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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
LEGGE REGIONALE 15 novembre 2001, n. 40
ORDINAMENTO CONTABILE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, ABROGAZIONE DELLE L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E 27 MARZO 1972, N. 4
TITOLO III
GESTIONE DEL BILANCIO
CAPO II
Spese
Art. 58
Rendicontazione da parte dei funzionari delegati
1. Il funzionario delegato dovra' rendere alla Regione il conto delle
somme erogate, corredato dai documenti giustificativi delle spese
semestralmente, con scadenza rispettivamente al 30 giugno e al 31
dicembre di ogni anno.
2. Il rendiconto dovra' essere comunque presentato in caso di
completo utilizzo dell'apertura di credito, ovvero quando cessino,
per qualsiasi ragione, le facolta' del funzionario delegato.
3. Il termine per la presentazione del rendiconto e' fissato in
venticinque giorni dalla scadenza del periodo semestrale o dal
verificarsi di uno degli eventi richiamati nel comma 2.
4. La struttura organizzativa competente in materia di ragioneria
della Regione e' tenuta ad eseguire i necessari riscontri contabili
ed a trasmettere il rendiconto al direttore generale competente in
materia di bilancio e risorse finanziarie il quale, con proprio atto,
approva lo stesso, dando discarico al funzionario delegato delle
somme erogate.
5. Qualora in sede di riscontro contabile emergano irregolarita'
nella tenuta dei conti o risulti carente la documentazione
giustificativa della spesa, il direttore generale competente in
materia di bilancio e risorse finanziarie restituira' il rendiconto
al funzionario delegato con invito a provvedere alla regolarizzazione
dello stesso.
6. Se il funzionario delegato non vi provvede entro il termine di
trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra, il
direttore generale competente in materia di bilancio e risorse
finanziarie rimette gli atti alla Giunta regionale per le conseguenti
decisioni da adottare con deliberazione motivata.
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