REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 18 aprile 2001, n. 9

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2001 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2001-2003

          Art. 57                                                               
Copertura finanziaria                                                           
1. Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute                
nella presente legge, l'Amministrazione regionale fa fronte, a norma            
del comma 2 dell'art. 5 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31, e successive           
modifiche ed integrazioni, con le risorse indicate nel Bilancio                 
pluriennale 2001-2003 - Stato di previsione dell'Entrata, nel                   
rispetto delle destinazioni definite dallo Stato di previsione della            
Spesa.                                                                          
NOTA ALL'ART. 57                                                                
Comma 1                                                                         
Il testo del comma 2 dell'art. 5 della L.R. n. 31 del 1977, citata              
alla nota al titolo, e' il seguente:                                            
"Art. 5 - Efficacia del bilancio pluriennale                                    
omissis                                                                         
In particolare esso costituisce sede per il riscontro della copertura           
finanziamento di nuove o maggiori spese stabilite dalla Regione a               
carico di esercizi futuri.                                                      
omissis".                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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