REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 26 novembre 2001, n. 43

TESTO UNICO IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E DI RAPPORTI DI LAVORO NELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

                 TITOLO VII                                                     
     DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI                                          
          Art. 57                                                               
Disposizioni transitorie                                                        
1. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della                
presente legge, e fino alla loro conclusione, continuano ad                     
applicarsi le disposizioni delle leggi regionali previgenti,                    
ancorche' abrogate.                                                             
2. Le procedure concorsuali pubbliche avviate per la copertura di               
posti vacanti previsti dal piano occupazionale 1997/98 non hanno                
ulteriore corso dall'entrata in vigore della presente legge, purche'            
non siano gia' state espletate le relative prove.                               
3. Ai procedimenti avviati dalla data di entrata in vigore della                
presente legge fino alla adozione della direttiva di cui all'articolo           
19, comma 4, continuano ad applicarsi le disposizioni della direttiva           
attuativa dell'articolo 6 della L.R. 4 agosto 1994, n. 31.                      
NOTA ALL'ART. 57                                                                
Comma 3                                                                         
Il testo dell'art. 6 della L.R. 4 agosto 1994, n. 31, concernente               
Riforma dell'impiego e dell'organizzazione regionale, e' il seguente:           
"Art. 6 - Incompatibilita'                                                      
1. Il dipendente regionale non puo' esercitare attivita' commerciali,           
industriali o professionali, ovvero assumere impieghi alle dipendenze           
di soggetti pubblici o privati.                                                 
2. Su richiesta dell'interessato il dirigente competente in materia             
di personale puo' autorizzare l'accettazione di incarichi temporanei            
ed occasionali a favore di soggetti pubblici o privati, ovvero                  
l'assunzione di cariche in societa' non aventi fini di lucro.                   
L'autorizzazione viene concessa dopo avere verificato la                        
compatibilita' con gli obblighi derivanti dal rapporto di servizio              
con la Regione e sempre che non ostino ragioni di opportunita'                  
particolarmente in relazione alla esigenza di assicurare la                     
trasparenza dell'operato della Amministrazione.                                 
3. A tal fine la Giunta provvede a:                                             
a) determinare criteri oggettivi a cui attenersi nell'autorizzare               
l'espletamento di incarichi o l'esercizio delle cariche di cui al               
comma 2;                                                                        
b) individuare le tipologie di incarichi che, per le loro                       
caratteristiche, si intendono autorizzati decorso un determinato                
lasso di tempo dalla domanda senza che sia intervenuto un                       
provvedimento di diniego o una richiesta di ulteriori elementi di               
valutazione.                                                                    
4. Il dirigente competente in materia di personale diffida il                   
dipendente che svolga un'attivita' incompatibile ad eliminare tale              
situazione fissandogli un termine a pena di decadenza dall'impiego.             
E' peraltro fatta salva - pur rimossa la situazione di                          
incompatibilita' - l'applicazione di eventuali sanzioni disciplinari.           
5. La Giunta istituisce un elenco degli incarichi attribuiti o                  
autorizzati e delle cariche assunte ai sensi del presente articolo,             
con indicazione dei relativi compensi.                                          
6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano qualora il            
dipendente regionale sia chiamato a ricoprire incarichi o cariche su            
designazione o nomina della Regione.".                                          

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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