REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 15 novembre 2001, n. 40

ORDINAMENTO CONTABILE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, ABROGAZIONE DELLE L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E 27 MARZO 1972, N. 4

          TITOLO III                                                            
     GESTIONE DEL BILANCIO                                                      
            CAPO II                                                             
Spese                                                                           
          Art. 57                                                               
Aperture di credito a favore di funzionari delegati                             
1. Nei casi previsti dalla legge regionale o da motivati atti della             
Giunta regionale l'effettuazione delle spese puo' avvenire attraverso           
aperture di credito a favore di funzionari delegati entro limiti di             
volta in volta definiti.                                                        
2. La Giunta regionale puo' autorizzare, motivandone le ragioni,                
aperture di credito per spese di provveditorato o per altre spese               
aventi caratteristiche analoghe a quelle di provveditorato.                     
L'autorizzazione deve essere contenuta entro limiti di spesa                    
definiti, sulla base di analitici piani di spesa o di                           
approvvigionamento, in relazione all'entita' degli interventi o dei             
servizi da svolgere. Detti piani sono predisposti nell'ambito delle             
disponibilita' dei capitoli di bilancio interessati alle spese.                 
3. Contestualmente e' disposto l'impegno contabile a carico dei                 
pertinenti capitoli di bilancio.                                                
4. I dirigenti e i funzionari interessati possono essere autorizzati            
ad assumere, nel rispetto delle disposizioni vigenti, le obbligazioni           
giuridiche conseguenti. Sulla base degli atti di liquidazione                   
adottati ai sensi dell'articolo 51 saranno disposte le eventuali                
riduzioni degli impegni per le somme eccedenti quelle liquidate.                
5. Possono essere funzionari delegati i dirigenti e i responsabili              
delle strutture organizzative non dirigenziali della Regione, di                
organismi, enti ed aziende cui sia attribuita la responsabilita' di             
gestire servizi, progetti o programmi della Regione. Tale funzione              
puo' essere attribuita ad Organi esterni alla Regione solo con legge            
regionale.                                                                      
6. La disciplina per l'accreditamento e la gestione contabile dei               
fondi accreditati ai funzionari delegati e' disposta dall'apposito              
regolamento regionale.                                                          
7. Il funzionario delegato e' responsabile dei pagamenti, delle                 
registrazioni e delle rendicontazioni concernenti i fondi accreditati           
ai sensi del regolamento regionale per la disciplina della gestione             
contabile dei fondi predetti.                                                   

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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