REGIONE EMILIA-ROMAGNA

TESTO COORDINATO DELLA L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale"

TESTO COORDINATO della L.R. 21 aprile 1999, n.3 "Riforma del sistema regionale e locale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 52 del 26 aprile 1999), con le modifiche apportate da: L.R. 28 febbraio 2000, n. 15 L.R. 24 marzo 2000, n. 22 L.R. 22 febbraio 2001, n. 5 L.R. 26 aprile 2001, n. 11 L.R. 4 maggio 2001, n. 12.

       PARTE TERZA                                                              
    RIPARTO DELLE FUNZIONI                                                      
    E DISCIPLINE DI SETTORE                                                     
            TITOLO V                                                            
         SVILUPPO ECONOMICO                                                     
         E ATTIVITA' PRODUTTIVE                                                 
            CAPO V                                                              
    Ulteriori provvedimenti di attuazione                                       
del DLgs n. 112 del 1998                                                        
e riordino della legislazione regionale vigente                                 
in materia di attivita' produttive                                              
Sezione I                                                                       
Ulteriori provvedimenti                                                         
in attuazione del DLgs n. 112 del 1998                                          
          Art. 56                                                               
Convenzioni                                                                     
1. La Giunta regionale definisce le modalita' di subentro della                 
Regione alle Amministrazioni statali nelle convenzioni di cui al                
comma 12 dell'art. 19 del DLgs n. 112 del 1998, ne individua i                  
necessari adeguamenti e definisce la loro modalita' di stipula.                 
2. La Giunta regionale e' autorizzata inoltre ad affidare mediante              
convenzione anche pluriennale ad uno o piu' soggetti esterni                    
l'erogazione dei contributi oggetto del programma regionale. La                 
convenzione puo' altresi' riguardare la concessione dei contributi              
qualora la procedura adottata sia quella automatica di cui all'art. 4           
del DLgs 31 marzo 1998, n. 123.                                                 

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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