REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2001, n. 49

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 40 DELLA L.R. 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2002 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2002-2004

          Art. 56                                                               
Modificazioni alla L.R. 3 luglio 2001, n. 19                                    
1. Dopo l'art. 2 della L.R. 3 luglio 2001, n. 19 come modificata                
dall'art. 30, L.R. 21 agosto 2001, n. 27 e' inserito il seguente                
articolo:                                                                       
"Art. 2 bis                                                                     
Iniziative di alternanza studio-lavoro                                          
1. La Regione Emilia-Romagna realizza iniziative di alternanza                  
studio-lavoro presso le proprie strutture organizzative allo scopo di           
creare opportunita' di incontro e scambio di conoscenze tra il                  
sistema organizzativo dell'Ente Regione Emilia-Romagna, l'Universita'           
e il mondo della formazione in generale.                                        
2. Le modalita' di realizzazione e svolgimento delle iniziative di              
cui al comma 1 sono definite dalla Giunta regionale nel rispetto dei            
seguenti criteri generali:                                                      
a) attivazione sulla base di apposite convenzioni con universita' ed            
istituti universitari statali e non statali, abilitati al rilascio di           
titoli accademici; istituzioni scolastiche statali e non statali che            
rilascino titoli di studio con valore legale;                                   
b) previsione della durata dei rapporti con i destinatari delle                 
iniziative ospitati presso le strutture regionali, non costituenti              
rapporti di lavoro, in misura non superiore complessivamente a 12               
mesi rinnovabili una sola volta, da modulare in funzione delle                  
specificita' delle singole iniziative.".                                        
2. All'art. 3 della L.R. 3 luglio 2001, n. 19 come modificata                   
dall'art. 30, L.R. 21 agosto 2001, n. 27 dopo le parole "Ai                     
partecipanti ai tirocini" sono inserite le parole "ed alle iniziative           
di cui all'art. 2 bis" e dopo le parole "nel comma 2 dell'art. 1"               
sono inserite le parole "e nel comma 2 dell'art. 2 bis".                        
NOTE ALL'ART. 56                                                                
Rubrica                                                                         
1) La L.R. 3 luglio 2001, n. 19 concerne Attivazione di tirocini                
formativi e di orientamento presso la Regione Emilia-Romagna.                   
Comma 1                                                                         
2) La L.R. n. 19 del 2001 e' citata alla nota alla rubrica del                  
presente articolo.                                                              
3) Il testo dell'art. 30 della L.R. 21 agosto 2001, n. 27 concernente           
Legge finanziaria regionale adottata, a norma dell'art. 13-bis della            
L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modifiche in coincidenza con             
l'approvazione della legge di assestamento del Bilancio di previsione           
per l'esercizio 2001 e del Bilancio pluriennale 2001-2003, primo                
provvedimento generale di variazione, e' il seguente:                           
"Art. 30 - Modificazioni alla L.R. 3 luglio 2001, n. 19                         
1. All'art. 2, comma 1 della L.R. 3 luglio 2001, n. 19 "Attivazione             
di tirocini formativi e di orientamento presso la Regione                       
Emilia-Romagna" le parole "di cui alla lettera a) del comma 1                   
dell'art. 2" sono sostituite con le parole "di cui all'art. 2".".               
Comma 2                                                                         
4) Il testo dell'art. 3 della L.R. n. 19 del 2001, citata alla nota             
alla rubrica del presente articolo, cosi' come modificato dalla                 
presente legge, e' il seguente:                                                 
"Art. 3 - Rimborsi e indennita'                                                 
1. Ai partecipanti ai tirocini ed alle iniziative di cui all'art. 2             
bis puo' essere riconosciuto il rimborso spese, anche forfettario, in           
aggiunta ad eventuali indennita' economiche non aventi in alcun modo            
natura retributiva, nella misura e secondo le modalita' stabilite con           
la deliberazione di Giunta regionale prevista nel comma 2 dell'art. 1           
e nel comma 2 dell'art. 2 bis.".                                                

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina