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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
LEGGE REGIONALE 15 novembre 2001, n. 40
ORDINAMENTO CONTABILE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, ABROGAZIONE DELLE L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E 27 MARZO 1972, N. 4
TITOLO III
GESTIONE DEL BILANCIO
CAPO II
Spese
Art. 56
Fondi gestiti dalla cassa economale
1. Ai fini del pagamento di spese di funzionamento dei Servizi
regionali e di spese da eseguire in economia ai sensi della vigente
legislazione, sono attribuiti agli economi regionali fondi per
provvedere direttamente al pagamento delle spese per le quali non sia
possibile o conveniente ricorrere alle ordinarie modalita' di
pagamento e nel rispetto di quanto previsto dall'apposito
regolamento.
2. Il Servizio di cassa economale e' svolto da una cassa centrale e
da casse economali periferiche nell'ambito degli accreditamenti
disposti dalla Giunta regionale.
3. Le somme assegnate agli economi regionali sono impegnate in via
provvisoria e sono successivamente imputate in via definitiva ai
capitoli di riferimento, sulla base dei relativi rendiconti.
4. I pagamenti delle spese a carico dei fondi economali possono
essere eseguiti in qualsiasi forma consentita dall'ordinamento,
comprese le modalita' di tipo elettronico.
5. L'economo centrale predispone il rendiconto dei pagamenti
effettuati e lo invia al direttore generale competente in materia,
corredato dei documenti giustificativi in originale, nel termine di
trenta giorni dalla richiesta di reintegro o di chiusura del fondo
economale e, comunque, con riferimento al 31 dicembre dell'anno a cui
il fondo stesso si riferisce. Il direttore generale approva il
rendiconto con proprio atto.
6. Il cassiere economo centrale e i cassieri economi periferici sono
responsabili dei pagamenti, delle registrazioni e delle
rendicontazioni concernenti i fondi accreditati ai sensi
dell'apposito regolamento regionale.
7. Per quanto non espressamente indicato nel presente articolo, si
procede secondo quanto disciplinato dall'apposito regolamento
regionale.
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