REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 15 novembre 2001, n. 40

ORDINAMENTO CONTABILE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, ABROGAZIONE DELLE L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E 27 MARZO 1972, N. 4

          TITOLO III                                                            
     GESTIONE DEL BILANCIO                                                      
            CAPO II                                                             
Spese                                                                           
          Art. 56                                                               
Fondi gestiti dalla cassa economale                                             
1. Ai fini del pagamento di spese di funzionamento dei Servizi                  
regionali e di spese da eseguire in economia ai sensi della vigente             
legislazione, sono attribuiti agli economi regionali fondi per                  
provvedere direttamente al pagamento delle spese per le quali non sia           
possibile o conveniente ricorrere alle ordinarie modalita' di                   
pagamento e nel rispetto di quanto previsto dall'apposito                       
regolamento.                                                                    
2. Il Servizio di cassa economale e' svolto da una cassa centrale e             
da casse economali periferiche nell'ambito degli accreditamenti                 
disposti dalla Giunta regionale.                                                
3. Le somme assegnate agli economi regionali sono impegnate in via              
provvisoria e sono successivamente imputate in via definitiva ai                
capitoli di riferimento, sulla base dei relativi rendiconti.                    
4. I pagamenti delle spese a carico dei fondi economali possono                 
essere eseguiti in qualsiasi forma consentita dall'ordinamento,                 
comprese le modalita' di tipo elettronico.                                      
5. L'economo centrale predispone il rendiconto dei pagamenti                    
effettuati e lo invia al direttore generale competente in materia,              
corredato dei documenti giustificativi in originale, nel termine di             
trenta giorni dalla richiesta di reintegro o di chiusura del fondo              
economale e, comunque, con riferimento al 31 dicembre dell'anno a cui           
il fondo stesso si riferisce. Il direttore generale approva il                  
rendiconto con proprio atto.                                                    
6. Il cassiere economo centrale e i cassieri economi periferici sono            
responsabili dei pagamenti, delle registrazioni e delle                         
rendicontazioni concernenti i fondi accreditati ai sensi                        
dell'apposito regolamento regionale.                                            
7. Per quanto non espressamente indicato nel presente articolo, si              
procede secondo quanto disciplinato dall'apposito regolamento                   
regionale.                                                                      

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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