REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 8 agosto 2001, n. 24

DISCIPLINA GENERALE DELL'INTERVENTO PUBBLICO NEL SETTORE ABITATIVO

               TITOLO VI                                                        
          NORME TRANSITORIE E FINALI                                            
               CAPO I                                                           
       Norme transitorie                                                        
          Art. 56                                                               
Istituzione del fondo regionale per l'eliminazione                              
e il superamento delle barriere architettoniche                                 
1. E' istituito un fondo regionale per concorrere al sostegno                   
finanziario degli interventi per l'eliminazione e il superamento                
delle barriere architettoniche.                                                 
2. Il fondo regionale di cui al comma 1 e' destinato ad integrare le            
risorse finanziarie assegnate, per la medesima finalita', dallo Stato           
ai sensi dell'art. 10 della Legge 9 gennaio 1989, n. 13, nell'ipotesi           
in cui le somme attribuite alla Regione non siano sufficienti a                 
coprire l'intero fabbisogno dei Comuni.                                         
3. La Giunta regionale, con il medesimo atto con il quale attribuisce           
ai Comuni le risorse statali, provvede anche alla ripartizione, in              
proporzione, delle risorse finanziarie del fondo regionale.                     
NOTA ALL'ART. 56                                                                
Comma 2                                                                         
Il testo dell'art. 10 della Legge 9 gennaio 1989, n. 13, concernente            
Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle                 
barriere architettoniche negli edifici privati, e' il seguente:                 
"Art. 10                                                                        
1. E' istituito presso il Ministero dei Lavori pubblici il Fondo                
speciale per l'eliminazione e il superamento delle barriere                     
architettoniche negli edifici privati.                                          
2. Il Fondo e' annualmente ripartito tra le Regioni richiedenti con             
decreto del Ministro dei Lavori pubblici di concerto con i Ministri             
per gli Affari sociali, per i Problemi delle aree urbane e del                  
Tesoro, in proporzione del fabbisogno indicato dalle Regioni ai sensi           
dell'articolo 11, comma 5. Le Regioni ripartiscono le somme assegnate           
tra i Comuni richiedenti.                                                       
3. I Sindaci, entro trenta giorni dalla comunicazione delle                     
disponibilita' attribuite ai Comuni, assegnano i contributi agli                
interessati che ne abbiano fatto tempestiva richiesta.                          
4. Nell'ipotesi in cui le somme attribuite al Comune non siano                  
sufficienti a coprire l'intero fabbisogno, il sindaco le ripartisce             
con precedenza per le domande presentate da portatori di handicap               
riconosciuti invalidi totali con difficolta' di deambulazione dalle             
competenti Unita' sanitarie locali e, in subordine, tenuto conto                
dell'ordine cronologico di presentazione delle domande. Le domande              
non soddisfatte nell'anno per insufficienza di fondi restano valide             
per gli anni successivi.                                                        
5. I contributi devono essere erogati entro quindici giorni dalla               
presentazione delle fatture dei lavori, debitamente quitanzate.".               

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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