REGIONE EMILIA-ROMAGNA

TESTO COORDINATO DELLA L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale"

TESTO COORDINATO della L.R. 21 aprile 1999, n.3 "Riforma del sistema regionale e locale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 52 del 26 aprile 1999), con le modifiche apportate da: L.R. 28 febbraio 2000, n. 15 L.R. 24 marzo 2000, n. 22 L.R. 22 febbraio 2001, n. 5 L.R. 26 aprile 2001, n. 11 L.R. 4 maggio 2001, n. 12.

       PARTE TERZA                                                              
    RIPARTO DELLE FUNZIONI                                                      
    E DISCIPLINE DI SETTORE                                                     
            TITOLO V                                                            
         SVILUPPO ECONOMICO                                                     
         E ATTIVITA' PRODUTTIVE                                                 
            CAPO V                                                              
    Ulteriori provvedimenti di attuazione                                       
del DLgs n. 112 del 1998                                                        
e riordino della legislazione regionale vigente                                 
in materia di attivita' produttive                                              
Sezione I                                                                       
Ulteriori provvedimenti                                                         
in attuazione del DLgs n. 112 del 1998                                          
          Art. 55                                                               
Modalita' e procedure di intervento                                             
1. Il programma regionale individua gli obiettivi e le priorita' tra            
le diverse linee di intervento. I fabbisogni finanziari necessari per           
l'attuazione del programma sono indicati nel bilancio annuale.                  
2. Il Programma regionale, fermo restando quanto disposto al comma 3            
dell'art. 54, determina inoltre:                                                
a) le modalita' per la concessione ed erogazione dei contributi,                
nell'ambito delle procedure previste dal DLgs n. 123 del 1998;                  
b) gli ambiti di intervento e le relative tipologie di contributi;              
c) i soggetti beneficiari, in relazione ai singoli ambiti di                    
intervento.                                                                     
3. La Giunta regionale, sulla base degli indirizzi definiti dal                 
programma regionale, approva le spese ammissibili e i criteri di                
concessione, erogazione e revoca dei benefici, le modalita' di                  
presentazione delle domande e le misure dei contributi.                         

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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