REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 26 novembre 2001, n. 43

TESTO UNICO IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E DI RAPPORTI DI LAVORO NELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

                TITOLO VI                                                       
       CONTROLLI INTERNI                                                        
          Art. 55                                                               
Controllo di gestione                                                           
1. Il controllo di gestione e' esercitato da una struttura collocata            
alle dipendenze dirette del direttore generale competente in materia            
contabile e finanziaria.                                                        
2. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio,                 
ciascuno per i rispettivi ambiti di competenza, stabiliscono le                 
modalita' per l'attuazione del controllo di gestione, con particolare           
riferimento a quanto indicato nell'articolo 4, comma 1 del DLgs 30              
luglio 1999, n. 286.                                                            
NOTA ALL'ART. 55                                                                
Comma 2                                                                         
Il testo del comma 1 dell'art. 4 del DLgs 30 luglio 1999, n. 286,               
concernente Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di              
monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati            
dell'attivita' svolta dalle Amministrazioni pubbliche, a norma                  
dell'articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59, e' il seguente:              
"Art. 4 - Controllo di gestione                                                 
1. Ai fini del controllo di gestione, ciascuna Amministrazione                  
pubblica definisce:                                                             
a) l'unita' o le unita' responsabili della progettazione e della                
gestione del controllo di gestione;                                             
b) le unita' organizzative a livello delle quali si intende misurare            
l'efficacia, efficienza ed economicita' dell'azione amministrativa;             
c) le procedure di determinazione degli obiettivi gestionali e di               
soggetti responsabili;                                                          
d) l'insieme dei prodotti e delle finalita' dell'azione                         
amministrativa, con riferimento all'intera amministrazione o a                  
singole unita' organizzative;                                                   
e) le modalita' di rilevazione e ripartizione dei costi tra le unita'           
organizzative e di individuazione degli obiettivi per cui i costi               
sono sostenuti;                                                                 
f) gli indicatori specifici per misurare efficacia, efficienza ed               
economicita';                                                                   
g) la frequenza di rilevazione delle informazioni.                              
omissis".                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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