REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 15 novembre 2001, n. 40

ORDINAMENTO CONTABILE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, ABROGAZIONE DELLE L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E 27 MARZO 1972, N. 4

          TITOLO III                                                            
     GESTIONE DEL BILANCIO                                                      
            CAPO II                                                             
Spese                                                                           
          Art. 55                                                               
Modalita' di effettuazione dei pagamenti                                        
1. I pagamenti di qualsiasi spesa, fatti salvi quelli effettuati                
dalla cassa economale, devono essere eseguiti esclusivamente dal                
Tesoriere regionale sulla base dei titoli di spesa previsti                     
dall'articolo 53.                                                               

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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