LEGGE REGIONALE 8 agosto 2001, n. 24
DISCIPLINA GENERALE DELL'INTERVENTO PUBBLICO NEL SETTORE ABITATIVO
TITOLO VI
NORME TRANSITORIE E FINALI
CAPO I
Norme transitorie
Art. 55
Monitoraggio e valutazione di impatto
1. A partire dal primo anno successivo a quello di entrata in vigore
della presente legge, la Giunta regionale presenta annualmente una
relazione al Consiglio in cui siano contenute, in forma sintetica,
almeno le seguenti informazioni:
a) stato di attuazione della legge;
b) quantificazione e analisi dei costi sostenuti per l'attuazione
degli interventi previsti;
c) analisi dei tempi necessari all'attuazione degli interventi,
eventuali scostamenti rispetto a quanto previsto dalla presente
legge;
d) monitoraggio del patrimonio erp.
2. La Giunta regionale svolge un'analisi del processo di attuazione
della legge e un'analisi degli effetti degli interventi, avvalendosi
delle attivita' dell'Osservatorio regionale del sistema abitativo e
dell'Anagrafe dell'intervento pubblico. Le analisi possono essere
altresi' affidate a istituti di ricerca o societa' di consulenza
aventi le necessarie competenze e comprovata esperienza in attivita'
di valutazione. I risultati delle analisi sono presentati al
Consiglio regionale.
3. L'analisi di processo e' conclusa entro cinque anni dalla data di
entrata in vigore della presente legge e deve informare il Consiglio
anche sui seguenti aspetti:
a) opinioni dei soggetti coinvolti sull'utilita' degli interventi
previsti;
b) opinioni e analisi di osservatori qualificati sull'utilita' della
legge e sulle eventuali opportunita' di miglioramento.
4. L'analisi di impatto e' avviata a conclusione dell'analisi di
processo ed e' conclusa entro i successivi tre anni. L'analisi di
impatto si concentra sui seguenti aspetti:
a) variazioni quantitative e qualitative del patrimonio di erp;
b) grado di efficienza ed efficacia della gestione erp;
c) grado di copertura delle domande di accesso agli alloggi erp e al
mercato delle locazioni e delle abitazioni.
5. La competente Commissione consiliare puo', nel corso delle
attivita' per le analisi di processo e di impatto, chiedere
informazioni alla Giunta regionale, convocando a tal fine i
rappresentanti delle strutture, societa' e istituti eventualmente
incaricati delle analisi.