REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 8 agosto 2001, n. 24

DISCIPLINA GENERALE DELL'INTERVENTO PUBBLICO NEL SETTORE ABITATIVO

               TITOLO VI                                                        
          NORME TRANSITORIE E FINALI                                            
               CAPO I                                                           
       Norme transitorie                                                        
          Art. 55                                                               
Monitoraggio e valutazione di impatto                                           
1. A partire dal primo anno successivo a quello di entrata in vigore            
della presente legge, la Giunta regionale presenta annualmente una              
relazione al Consiglio in cui siano contenute, in forma sintetica,              
almeno le seguenti informazioni:                                                
a) stato di attuazione della legge;                                             
b) quantificazione e analisi dei costi sostenuti per l'attuazione               
degli interventi previsti;                                                      
c) analisi dei tempi necessari all'attuazione degli interventi,                 
eventuali scostamenti rispetto a quanto previsto dalla presente                 
legge;                                                                          
d) monitoraggio del patrimonio erp.                                             
2. La Giunta regionale svolge un'analisi del processo di attuazione             
della legge e un'analisi degli effetti degli interventi, avvalendosi            
delle attivita' dell'Osservatorio regionale del sistema abitativo e             
dell'Anagrafe dell'intervento pubblico. Le analisi possono essere               
altresi' affidate a istituti di ricerca o societa' di consulenza                
aventi le necessarie competenze e comprovata esperienza in attivita'            
di valutazione. I risultati delle analisi sono presentati al                    
Consiglio regionale.                                                            
3. L'analisi di processo e' conclusa entro cinque anni dalla data di            
entrata in vigore della presente legge e deve informare il Consiglio            
anche sui seguenti aspetti:                                                     
a) opinioni dei soggetti coinvolti sull'utilita' degli interventi               
previsti;                                                                       
b) opinioni e analisi di osservatori qualificati sull'utilita' della            
legge e sulle eventuali opportunita' di miglioramento.                          
4. L'analisi di impatto e' avviata a conclusione dell'analisi di                
processo ed e' conclusa entro i successivi tre anni. L'analisi di               
impatto si concentra sui seguenti aspetti:                                      
a) variazioni quantitative e qualitative del patrimonio di erp;                 
b) grado di efficienza ed efficacia della gestione erp;                         
c) grado di copertura delle domande di accesso agli alloggi erp e al            
mercato delle locazioni e delle abitazioni.                                     
5. La competente Commissione consiliare puo', nel corso delle                   
attivita' per le analisi di processo e di impatto, chiedere                     
informazioni alla Giunta regionale, convocando a tal fine i                     
rappresentanti delle strutture, societa' e istituti eventualmente               
incaricati delle analisi.                                                       

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina