REGIONE EMILIA-ROMAGNA

TESTO COORDINATO DELLA L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale"

TESTO COORDINATO della L.R. 21 aprile 1999, n.3 "Riforma del sistema regionale e locale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 52 del 26 aprile 1999), con le modifiche apportate da: L.R. 28 febbraio 2000, n. 15 L.R. 24 marzo 2000, n. 22 L.R. 22 febbraio 2001, n. 5 L.R. 26 aprile 2001, n. 11 L.R. 4 maggio 2001, n. 12.

       PARTE TERZA                                                              
    RIPARTO DELLE FUNZIONI                                                      
    E DISCIPLINE DI SETTORE                                                     
            TITOLO V                                                            
         SVILUPPO ECONOMICO                                                     
         E ATTIVITA' PRODUTTIVE                                                 
            CAPO V                                                              
    Ulteriori provvedimenti di attuazione                                       
del DLgs n. 112 del 1998                                                        
e riordino della legislazione regionale vigente                                 
in materia di attivita' produttive                                              
Sezione I                                                                       
Ulteriori provvedimenti                                                         
in attuazione del DLgs n. 112 del 1998                                          
          Art. 54                                                               
Programma regionale                                                             
1. Per l'attuazione degli obiettivi e degli interventi della Regione            
in materia di attivita' produttive industriali, in coerenza con gli             
strumenti di programmazione regionale e dell'art. 10 del DLgs 31                
marzo 1998, n. 123, e per perseguire finalita' di delegificazione e             
semplificazione, il Consiglio regionale approva, su proposta della              
Giunta, un programma regionale di norma triennale. La Giunta                    
regionale puo' proporre annualmente al Consiglio, per l'approvazione,           
aggiornamenti parziali del programma stesso.                                    
2. La Giunta regionale predispone il programma regionale, sentita la            
Conferenza per l'economia e il lavoro secondo le modalita' di cui al            
comma 2 dell'art. 34, previa consultazione delle organizzazioni                 
imprenditoriali e sindacali di categoria piu' rappresentative.                  
3. Il programma regionale riguarda l'insieme delle attivita'                    
spettanti alla Regione e da' attuazione, ai sensi dei commi 1 e 2               
dell'art. 19 del DLgs n. 112 del 1998, agli interventi previsti dalla           
legislazione statale nel rispetto delle finalita', tipologie di                 
interventi e soggetti beneficiari ivi stabiliti. A tale                         
programmazione si raccordano gli interventi previsti dalla                      
legislazione regionale in materia di politiche per le imprese.                  
4. Il programma regionale sostiene inoltre, nel quadro della                    
legislazione regionale vigente:                                                 
a) la creazione di nuove imprese e la successione nella conduzione di           
impresa, in particolare a favore dell'imprenditorialita' giovanile e            
femminile;                                                                      
b) la qualificazione delle risorse umane;                                       
c) l'attivita' nel lavoro autonomo e nelle professioni;                         
d) la promozione, nell'ambito della attuazione delle funzioni                   
conferite alla Regione dal DLgs 23 dicembre 1997, n. 469, di                    
iniziative a sostegno delle aziende in difficolta', in particolare              
per la ricerca di iniziative imprenditoriali sostitutive, anche in              
forma cooperativa, che possono garantire la prospettiva del                     
mantenimento di livelli occupazionali adeguati, anche ai sensi della            
Legge 27 febbraio 1985, n. 49;                                                  
e) l'utilizzo di risorse umane per la ricerca e l'innovazione e la              
partecipazione ai relativi programmi comunitari e nazionali;                    
f) la realizzazione di interventi di innovazione nei prodotti, nelle            
tipologie e nei processi produttivi;                                            
g) la realizzazione di sistemi di qualita' aziendale, la loro                   
certificazione e l'applicazione di metodologie di qualita' totale               
basate sulla partecipazione attiva dei lavoratori;                              
h) l'applicazione di norme e procedure riguardanti la prevenzione di            
rischi, la tutela della salute, la qualita' ambientale interna ed               
esterna alle imprese;                                                           
i) la realizzazione di iniziative delle imprese volte a favorire                
l'esportazione e l'internazionalizzazione.                                      
5. Il programma regionale sostiene altresi':                                    
a) l'agevolazione dell'accesso al credito, ai sensi dell'art. 49 del            
DLgs n. 112 del 1998, e la capitalizzazione di impresa, nonche' la              
definizione dei criteri per il rapporto con gli istituti di credito;            
b) il sostegno di interventi per la ricerca applicata, l'innovazione            
e il trasferimento tecnologico, sviluppati da piccole e medie                   
imprese, anche in forma associata;                                              
c) la promozione e l'attuazione di progetti per la valorizzazione               
delle produzioni e per il sostegno all'esportazione, nonche' per                
l'internazionalizzazione delle imprese;                                         
d) lo sviluppo dei sistemi produttivi locali, anche in riferimento              
all'attuazione degli interventi previsti dalla legislazione                     
nazionale, promuovendo altresi' lo sviluppo e la qualificazione                 
tecnologica delle aree di insediamento industriale e artigianale e le           
reti territoriali di servizi alle imprese.                                      

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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