REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 26 novembre 2001, n. 43

TESTO UNICO IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E DI RAPPORTI DI LAVORO NELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

                TITOLO VI                                                       
       CONTROLLI INTERNI                                                        
          Art. 54                                                               
Controllo strategico                                                            
1. Il controllo strategico consiste nella analisi, preventiva e                 
successiva, della congruenza o degli scostamenti tra le missioni                
affidate dalle norme, gli obiettivi operativi prescelti, le scelte              
operative effettuate e le risorse umane, finanziarie e materiali                
assegnate, nonche' nella identificazione degli eventuali fattori                
ostativi, delle eventuali responsabilita' per la mancata o parziale             
attuazione, dei possibili rimedi.                                               
2. L'attivita' di controllo strategico e' affidata alla struttura di            
controllo strategico di cui all'art. 6.                                         
3. I soggetti preposti alla direzione della struttura di controllo              
strategico consegnano alla Giunta regionale periodiche relazioni sui            
risultati delle analisi effettuate, con eventuali proposte di                   
miglioramento. Possono inoltre svolgere su richiesta della Giunta               
regionale analisi su politiche e programmi specifici.                           
4. La Giunta elabora annualmente un rapporto pubblico sulle                     
risultanze del controllo strategico.                                            

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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