REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 18 aprile 2001, n. 9

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2001 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2001-2003

          Art. 53                                                               
Strutture formativo-professionali                                               
1. Per la concessione di contributi per la realizzazione e la                   
manutenzione straordinaria di strutture scolastiche destinate                   
all'attivita' di formazione professionale, nonche' per la dotazione             
di beni e arredi ai sensi dell'art. 28 della L.R. 24 luglio 1979, n.            
19, e successive modifiche, e' disposta per l'esercizio 2001 una                
autorizzazione di spesa di Lire 700.000.000 (Euro 361.519,83).                  
(Cap. 75301)                                                                    
2. L'autorizzazione di spesa disposta dalla lett. b) dell'art. 30               
della L.R. 16 novembre 2000, n. 32 e' ridotta nel modo seguente:                
Esercizio 2001: - Lire 1.200.000.000 (Euro 619.748,28)   (Cap.                  
75295).                                                                         
NOTA ALL'ART. 53                                                                
Comma 1                                                                         
Il testo dell'art. 28 della L.R. 24 luglio 1979, n. 19, concernente             
Riordino, programmazione e deleghe della formazione alle professioni,           
e' il seguente:                                                                 
"Art. 28 - Capitoli di spesa per investimento                                   
Conformemente alle esigenze complessive della programmazione                    
territoriale delle strutture scolastiche e formative, nello stato di            
previsione della spesa dei bilanci regionali 1979 e successivi                  
verranno iscritti i seguenti capitoli di spesa di investimento:                 
- spese per l'acquisizione di aree edificabili, l'acquisizione, la              
costruzione, l'ampliamento, il ripristino e la manutenzione                     
straordinaria di edifici e locali destinati alle attivita' di                   
formazione professionale, ivi compresi gli impianti per il tempo                
libero connessi alle strutture di formazione professionale;                     
- spese per la dotazione di beni, arredi, attrezzature e strumenti              
didattici e di laboratorio per le attivita' di formazione                       
professionale;                                                                  
- contributi per la manutenzione straordinaria, dei locali, delle               
attrezzature e degli impianti dei centri di formazione professionale            
riconosciuti e dipendenti da enti, associazioni e fondazioni;                   
- contributi alle Province e ai Comuni per l'acquisizione di aree               
edificabili, l'acquisizione, la costruzione, l'ampliamento, il                  
ripristino e la manutenzione straordinaria di edifici e di locali               
destinati alle attivita' di formazione professionale, ivi compresi              
gli impianti per il tempo libero connessi alle strutture di                     
formazione professionale.".                                                     

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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