REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2001, n. 49

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 40 DELLA L.R. 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2002 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2002-2004

          Art. 53                                                               
Modifiche all'art. 2 della L.R. 28 dicembre 2000, n. 39                         
1. Alla lettera a) del comma 1 dell'art. 2 della L.R. 28 dicembre               
2000, n. 39 recante "Acquisizione da parte della Regione                        
Emilia-Romagna delle quote della Societa' ôFerrovie Emilia-Romagna'             
Societa' a responsabilita' limitata" i termini "Il contestuale                  
aumento" sono sostituiti dal termine: "l'aumento".                              
NOTA ALL'ART. 53                                                                
Comma 1                                                                         
Il testo della lettera a) del comma 1 dell'art. 2 della L.R. 28                 
dicembre 2000, n. 39, concernente Acquisizione da parte della Regione           
Emilia-Romagna delle quote della societa' "Ferrovie Emilia-Romagna              
Societa' a responsabilita' limitata", cosi' come modificato dalla               
presente legge, e' il seguente:                                                 
"Art. 2 - Trasformazione della Societa' e ingresso di nuovi soci                
1. Al fine di promuovere la partecipazione degli Enti locali allo               
sviluppo del sistema ferroviario regionale, nonche' per consentire              
l'ingresso nella societa' "Ferrovie Emilia-Romagna Societa' a                   
responsabilita' limitata" di soggetti di natura imprenditoriale, la             
Regione:                                                                        
a) e' autorizzata a trasformare la Societa' a responsabilita'                   
limitata in Societa' per Azioni, con l'aumento del capitale sociale,            
da prevedersi, almeno nell'importo minimo di cui all'articolo 2327              
del Codice civile;                                                              
omissis".                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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