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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
LEGGE REGIONALE 15 novembre 2001, n. 40
ORDINAMENTO CONTABILE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, ABROGAZIONE DELLE L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E 27 MARZO 1972, N. 4
TITOLO III
GESTIONE DEL BILANCIO
CAPO II
Spese
Art. 53
Ordinazione e pagamento delle spese
1. L'ordinazione consiste nella disposizione impartita al Tesoriere
di provvedere al pagamento delle spese ed e' disposta a mezzo di
mandati individuali o collettivi, di ordini di accreditamento
erogabili con assegni, ordinativi o buoni di prelievo, nonche' di
ruoli di spesa fissa e di elenchi di spese ricorrenti.
2. I titoli di spesa di cui al comma 1 sono firmati dal dirigente
della struttura organizzativa competente in materia di ragioneria o
da suo delegato.
3. Prima di emettere i titoli di spesa di cui ai comma 1 e 2, deve
essere verificata dalla struttura organizzativa preposta
all'emissione dei titoli di spesa l'intervenuta liquidazione a norma
dell'articolo 51; deve essere altresi' riscontrato che la somma da
pagare sia contenuta nei limiti dello stanziamento di cassa
autorizzato con legge di bilancio e dell'impegno di spesa cui si
riferisce e che la stessa sia correttamente ascritta al conto della
competenza od al conto dei residui distintamente per ciascun
esercizio di provenienza.
4. Sul mandato dovranno essere indicati tutti gli elementi
conoscitivi connessi con l'effettuazione dei riscontri e delle
verifiche di cui al comma 3, nei modi e nelle forme previste dal
Regolamento del Servizio di Tesoreria della Regione Emilia-Romagna.
5. Ogni titolo di spesa emesso potra' riferirsi ad un solo capitolo
di cassa.
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