REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2001, n. 49

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 40 DELLA L.R. 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2002 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2002-2004

          Art. 51                                                               
Operazioni di factoring nel Sistema sanitario regionale - Mezzi                 
regionali                                                                       
1. Al fine di ridurre i tempi di pagamento delle fatture emesse dai             
fornitori di beni e servizi nei confronti delle Aziende sanitarie               
locali, delle Aziende Ospedaliere e dell'Istituto Ortopedico Rizzoli            
la Regione e' autorizzata ad intervenire, con propri mezzi                      
finanziari, nelle operazioni di factoring promosse dalle Aziende                
sanitarie finanziando, per l'esercizio 2002, gli oneri sostenuti                
dalle stesse per interessi ed accessori.                                        
2. La Giunta regionale promuovera' nei confronti delle Aziende                  
sanitarie regionali e dello IOR, azioni di contenimento della spesa e           
linee di indirizzo nella regolazione dei rapporti con i fornitori,              
che permettano al Sistema sanitario regionale di perseguire                     
l'equilibrio finanziario di tali operazioni.                                    
3. Gli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi di cui al               
presente articolo sono definiti entro un importo non superiore ad               
Euro 10.329.137,98, per l'esercizio 2002, a valere sul Capitolo 51940           
nell'ambito della UPB 1.5.1.2.18400 - Oneri ed interessi inerenti ad            
operazioni di factoring nel sistema sanitario.                                  

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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