REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 26 novembre 2001, n. 43

TESTO UNICO IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E DI RAPPORTI DI LAVORO NELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

                TITOLO V                                                        
        DISCIPLINA DELLA DIRIGENZA REGIONALE                                    
              CAPO IV                                                           
        La dirigenza dell'organico consiliare                                   
          Art. 51                                                               
Poteri dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio                                 
1. I poteri attribuiti alla Giunta regionale dagli articoli 40, 41,             
42, 43, 44, 46 e 47 sono esercitati, per quanto riguarda i dirigenti            
dell'organico consiliare, dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio.             
2. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio, nei casi di cui agli                  
articoli 42, comma 2 e 46, comma 1, puo' individuare, oltre che un              
direttore generale, anche un altro dirigente.                                   

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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