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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
LEGGE REGIONALE 15 novembre 2001, n. 40
ORDINAMENTO CONTABILE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, ABROGAZIONE DELLE L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E 27 MARZO 1972, N. 4
TITOLO III
GESTIONE DEL BILANCIO
CAPO II
Spese
Art. 51
Liquidazione delle spese
1. La liquidazione costituisce la successiva fase del procedimento di
spesa e consiste nella determinazione del creditore e dell'esatto
ammontare della somma da pagare ed e' disposta sulla base di
documentazione idonea a comprovare il diritto del creditore. Tale
idoneita' e' accertata e attestata in riferimento alle singole
disposizioni normative e a singoli altri atti di qualsiasi natura,
sui quali si fonda il diritto del creditore, nonche' in riferimento
agli atti con i quali sono stati assunti i correlativi impegni di
spesa. L'atto di liquidazione deve in ogni caso indicare:
a) il creditore o i creditori;
b) la somma dovuta;
c) gli estremi del provvedimento di impegno, con l'indicazione
dell'attestazione relativa alla sua efficacia;
d) il capitolo al quale la spesa e' da imputare;
e) l'eventuale differenza in meno rispetto alla somma impegnata e la
disposizione della riduzione dell'impegno per somme eccedenti quelle
liquidate.
2. La liquidazione e' effettuata dai dirigenti con atti formali, che
non sono sottoposti al visto della Ragioneria, fermo restando quanto
previsto dall'articolo 53.
3. Il dirigente che effettua la liquidazione si assume la
responsabilita' in ordine:
a) all'accertamento delle condizioni che rendono certa, liquida ed
esigibile la spesa e, in ogni caso, alla sussistenza dei presupposti
necessari alla liquidazione in base alla legge, all'atto di impegno,
al contratto ed agli atti successivi all'impegno medesimo;
b) alla congruita' della spesa da liquidare con la somma impegnata;
c) alla corretta applicazione della normativa fiscale e
previdenziale;
d) all'accertamento della disponibilita' della somma impegnata;
e) all'accertamento della disponibilita' di cassa;
f) alla completezza, sussistenza e regolarita' della documentazione
richiamata nell'atto di liquidazione o ad esso allegata;
g) alla corretta individuazione del destinatario della spesa, delle
variazioni di residenza, della ragione e denominazione societaria,
nonche' alle modalita' di pagamento dei titoli di spesa di cui
all'articolo 52.
4. Nel caso delle aperture di credito a favore dei funzionari
delegati gli stessi provvedono alla liquidazione della spesa, salvo
che non sia altrimenti stabilito dall'atto di delega.
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