REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 15 novembre 2001, n. 40

ORDINAMENTO CONTABILE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, ABROGAZIONE DELLE L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E 27 MARZO 1972, N. 4

          TITOLO III                                                            
     GESTIONE DEL BILANCIO                                                      
            CAPO II                                                             
Spese                                                                           
          Art. 51                                                               
Liquidazione delle spese                                                        
1. La liquidazione costituisce la successiva fase del procedimento di           
spesa e consiste nella determinazione del creditore e dell'esatto               
ammontare della somma da pagare ed e' disposta sulla base di                    
documentazione idonea a comprovare il diritto del creditore. Tale               
idoneita' e' accertata e attestata in riferimento alle singole                  
disposizioni normative e a singoli altri atti di qualsiasi natura,              
sui quali si fonda il diritto del creditore, nonche' in riferimento             
agli atti con i quali sono stati assunti i correlativi impegni di               
spesa. L'atto di liquidazione deve in ogni caso indicare:                       
a) il creditore o i creditori;                                                  
b) la somma dovuta;                                                             
c) gli estremi del provvedimento di impegno, con l'indicazione                  
dell'attestazione relativa alla sua efficacia;                                  
d) il capitolo al quale la spesa e' da imputare;                                
e) l'eventuale differenza in meno rispetto alla somma impegnata e la            
disposizione della riduzione dell'impegno per somme eccedenti quelle            
liquidate.                                                                      
2. La liquidazione e' effettuata dai dirigenti con atti formali, che            
non sono sottoposti al visto della Ragioneria, fermo restando quanto            
previsto dall'articolo 53.                                                      
3. Il dirigente che effettua la liquidazione si assume la                       
responsabilita' in ordine:                                                      
a) all'accertamento delle condizioni che rendono certa, liquida ed              
esigibile la spesa e, in ogni caso, alla sussistenza dei presupposti            
necessari alla liquidazione in base alla legge, all'atto di impegno,            
al contratto ed agli atti successivi all'impegno medesimo;                      
b) alla congruita' della spesa da liquidare con la somma impegnata;             
c) alla corretta applicazione della normativa fiscale e                         
previdenziale;                                                                  
d) all'accertamento della disponibilita' della somma impegnata;                 
e) all'accertamento della disponibilita' di cassa;                              
f) alla completezza, sussistenza e regolarita' della documentazione             
richiamata nell'atto di liquidazione o ad esso allegata;                        
g) alla corretta individuazione del destinatario della spesa, delle             
variazioni di residenza, della ragione e denominazione societaria,              
nonche' alle modalita' di pagamento dei titoli di spesa di cui                  
all'articolo 52.                                                                
4. Nel caso delle aperture di credito a favore dei funzionari                   
delegati gli stessi provvedono alla liquidazione della spesa, salvo             
che non sia altrimenti stabilito dall'atto di delega.                           

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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