REGIONE EMILIA-ROMAGNA

TESTO COORDINATO DELLA L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale"

TESTO COORDINATO della L.R. 21 aprile 1999, n.3 "Riforma del sistema regionale e locale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 52 del 26 aprile 1999), con le modifiche apportate da: L.R. 28 febbraio 2000, n. 15 L.R. 24 marzo 2000, n. 22 L.R. 22 febbraio 2001, n. 5 L.R. 26 aprile 2001, n. 11 L.R. 4 maggio 2001, n. 12.

       PARTE TERZA                                                              
    RIPARTO DELLE FUNZIONI                                                      
    E DISCIPLINE DI SETTORE                                                     
            TITOLO V                                                            
         SVILUPPO ECONOMICO                                                     
         E ATTIVITA' PRODUTTIVE                                                 
       CAPO III                                                                 
     Conferimento delle funzioni in materia di industria                        
          Art. 50                                                               
Funzioni degli Enti locali                                                      
1. Le Province e i Comuni partecipano all'elaborazione delle                    
politiche regionali in materia di attivita' produttive industriali              
nell'ambito della Conferenza Regione-Autonomie locali e possono                 
concorrere, con proprie risorse, al sostegno e allo sviluppo dei                
sistemi produttivi locali.                                                      
2. Gli Enti locali promuovono progetti di sviluppo delle attivita'              
produttive di cui alla Sezione III del Capo V del presente Titolo.              
3. Alle Province competono le funzioni amministrative concernenti:              
a) lo svolgimento delle funzioni di programmazione negoziata e la               
promozione della concertazione con gli Enti locali territoriali, le             
associazioni imprenditoriali, le organizzazioni sindacali e le Camere           
di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, nell'ambito delle           
previsioni di cui al presente Capo;                                             
b) la promozione e il coordinamento della rete degli sportelli unici,           
nell'ambito di quanto previsto al Capo VI del presente Titolo.                  
4. Ai Comuni competono le funzioni amministrative concernenti:                  
a) la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione,            
la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi, ai              
sensi dell'art. 23 del DLgs n. 112 del 1998;                                    
b) la istituzione e la gestione degli sportelli unici per le                    
attivita' produttive, nel rispetto delle previsioni del Capo VI del             
presente Titolo.                                                                

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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