REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 8 agosto 2001, n. 24

DISCIPLINA GENERALE DELL'INTERVENTO PUBBLICO NEL SETTORE ABITATIVO

            TITOLO V                                                            
         NORME ORGANIZZATIVE                                                    
            CAPO I                                                              
      Riordino degli enti operanti nel settore                                  
        delle politiche abitative                                               
          Art. 50                                                               
Personale dipendente degli attuali IACP                                         
1. A seguito del riordino disposto dal presente Titolo, il personale            
dipendente dello IACP, che abbia un rapporto a tempo indeterminato in           
corso alla data di entrata in vigore della presente legge, mantiene             
il rapporto in essere fino all'espletamento delle procedure di cui al           
comma 3 ed e' successivamente incluso nel ruolo organico dell'ACER.             
2. Per tutte le materie inerenti il rapporto di lavoro del personale            
gia' dipendente degli IACP, si fa riferimento all'apposito                      
regolamento definito, entro due mesi dall'entrata in vigore della               
presente legge, dalla Giunta regionale, previo confronto sindacale e            
sentita la Commissione consiliare competente.                                   
3. Il Consiglio di amministrazione dell'ACER, dopo l'approvazione               
della prima dotazione organica dell'Ente ai sensi del comma 3                   
dell'art. 48, espletate le procedure di relazioni sindacali                     
contrattualmente previste, predispone il piano per la gestione del              
personale. Nel caso in cui il piano non preveda il completo utilizzo            
del personale in servizio presso lo IACP, sono attivati specifici               
accordi sindacali per la mobilita' presso la Provincia e i Comuni del           
territorio o presso la Regione dell'eventuale personale in esubero,             
utilizzando ove possibile la volontarieta'.                                     
4. A fronte del manifestarsi di eventuali esuberi di personale,                 
durante o successivamente il periodo transitorio di cui all'art. 52,            
il suddetto personale, che alla data di entrata in vigore della                 
presente legge era titolare del rapporto di lavoro a tempo                      
indeterminato con lo IACP, e' inserito negli organici degli Enti                
titolari dell'ACER, con le modalita' individuate dal regolamento                
previsto dal comma 2.                                                           
5. Il personale interessato dagli accordi di cui ai commi 3 e 4                 
conserva la posizione giuridica ed economica in godimento all'atto              
del trasferimento, ivi compresa l'anzianita' gia' maturata.                     
6. Il personale acquisito dagli Enti titolari di cui ai commi 3 e 4             
e' prioritariamente destinato allo svolgimento dei compiti attinenti            
alle politiche abitative.                                                       
7. Le Amministrazioni provinciali e comunali, quali titolari delle              
ACER, possono richiedere il comando di personale, o metterne a                  
disposizione con analoga modalita', da e verso le ACER per un tempo             
determinato e per riconosciute esigenze di servizio.                            
8. Quanto previsto nel presente articolo viene applicato anche nei              
confronti del personale delle ACER interessato dalla costituzione               
delle societa' di scopo previste nell'art. 41, comma 3.                         

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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