REGIONE EMILIA-ROMAGNA

TESTO COORDINATO DELLA L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale"

TESTO COORDINATO della L.R. 21 aprile 1999, n.3 "Riforma del sistema regionale e locale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 52 del 26 aprile 1999), con le modifiche apportate da: L.R. 28 febbraio 2000, n. 15 L.R. 24 marzo 2000, n. 22 L.R. 22 febbraio 2001, n. 5 L.R. 26 aprile 2001, n. 11 L.R. 4 maggio 2001, n. 12.

       PARTE TERZA                                                              
    RIPARTO DELLE FUNZIONI                                                      
    E DISCIPLINE DI SETTORE                                                     
            TITOLO V                                                            
         SVILUPPO ECONOMICO                                                     
         E ATTIVITA' PRODUTTIVE                                                 
       CAPO III                                                                 
     Conferimento delle funzioni in materia di industria                        
          Art. 49                                                               
Funzioni della Regione                                                          
1. Sono di competenza della Regione, in particolare, i compiti e le             
funzioni amministrative concernenti:                                            
a) la partecipazione all'elaborazione ed attuazione delle politiche             
comunitarie e nazionali in materia di industria;                                
b) la gestione del Fondo unico regionale per le attivita' produttive            
industriali di cui all'art. 53;                                                 
c) la determinazione delle modalita' di attuazione degli strumenti di           
programmazione negoziata, ai sensi del comma 2 dell'art. 19 del DLgs            
n. 112 del 1998;                                                                
d) l'agevolazione dell'accesso al credito e la capitalizzazione delle           
imprese;                                                                        
e) la promozione di programmi di ricerca applicata, innovazione e               
trasferimento tecnologico;                                                      
f) la promozione di interventi per singoli settori industriali e per            
la cooperazione tra imprese;                                                    
g) il sostegno allo sviluppo delle esportazioni e                               
dell'internazionalizzazione del sistema produttivo;                             
h) lo sviluppo dell'occupazione e dei servizi reali alle imprese;               
i) il sostegno agli investimenti per impianti ed acquisto macchine;             
l) lo sviluppo e la qualificazione dell'impresa cooperativa;                    
m) l'attuazione di programmi comunitari;                                        
n) il coordinamento dei servizi e dell'assistenza alle imprese, in              
attuazione dell'art. 23 del DLgs n. 112 del 1998.                               
2. La Regione svolge attivita' al fine di favorire la salvaguardia              
dei livelli di occupazione.                                                     
3. La Regione, in attuazione dei commi 1 e 3 dell'art. 1 del DLgs 31            
marzo 1998, n. 123, individua le procedure per la gestione degli                
interventi in materia di attivita' produttive industriali.                      
4. La Regione provvede con apposita legge alla disciplina delle aree            
industriali anche ecologicamente attrezzate di cui all'art. 26 del              
DLgs n. 112 del 1998.                                                           

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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