REGIONE EMILIA-ROMAGNA

REGOLAMENTO REGIONALE 20 novembre 2001, n. 41

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE DI ACQUA PUBBLICA

               TITOLO VI                                                        
        NORME SPECIALI, TRANSITORIE E FINALI                                    
          Art. 49                                                               
Sanzioni                                                                        
1. L'inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento,                  
riconducibile all'utilizzo abusivo, in tutto o in parte, di acqua               
pubblica comporta l'irrogazione delle sanzioni amministrative                   
previste dall'art. 17 del TU 1775/33.                                           
2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, le sanzioni                       
amministrative previste all'art. 155 della L.R. 3/99 si applicano               
anche alle violazioni del presente Regolamento nelle parti in cui               
sostituisce la disciplina di cui al TU 1775/33.                                 
NOTE ALL'ART. 49                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art. 17 del RD n. 1775 del 1993, citato alla nota 1)           
all'art. 9, e' il seguente:                                                     
"Art. 17                                                                        
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 93 e dall'articolo 28, commi 3           
e 4 della Legge 5 gennaio 1994, n. 36, e' vietato derivare o                    
utilizzare acqua pubblica senza un provvedimento autorizzativo o                
concessorio dell'Autorita' competente. Nel caso di violazione del               
disposto del comma 1, l'Amministrazione competente dispone la                   
cessazione dell'utenza abusiva ed il contravventore, fatti salvi ogni           
altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, e'               
tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da Lire           
cinque milioni a Lire cinquanta milioni. Nei casi di particolare                
tenuita' si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Lire               
cinquecentomila a Lire tre milioni. Alla sanzione prevista dal                  
presente articolo non si applica il pagamento in misura ridotta di              
cui all'articolo 16 della Legge 24 novembre 1981, n. 689. E' in ogni            
caso dovuta una somma pari ai canoni non corrisposti. L'autorita'               
competente, con espresso provvedimento nel quale sono stabilite le              
necessarie cautele, puo' eccezionalmente consentire la continuazione            
provvisoria del prelievo in presenza di particolari ragioni di                  
interesse pubblico generale, purche' l'utilizzazione non risulti in             
palese contrasto con i diritti di terzi e con il buon regime delle              
acque.".                                                                        
Comma 2                                                                         
2) Il testo dell'art. 155 della L.R. n. 3 del 1999, citata alla nota            
all'art. 1, e' il seguente:                                                     
"Art. 155 - Vigilanza e sanzioni amministrative                                 
1. Le attivita' connesse con l'accertamento e la contestazione delle            
violazioni in materia di polizia delle acque nonche' la                         
determinazione e l'applicazione delle relative sanzioni                         
amministrative pecuniarie sono disciplinate dalla L.R. 28 aprile                
1984, n. 21.                                                                    
2. Le violazioni alle disposizioni in materia di acque pubbliche di             
cui all'art. 219 del TU n. 1775 del 1933 (RD 11 dicembre 1933, n.               
1775), nonche' le violazioni agli obblighi ed alle prescrizioni                 
stabilite dal disciplinare di concessione, dalla licenza di                     
attingimento e dall'autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee            
sono punite con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento            
di una somma da Lire 200.000 a Lire 2.000.000. Rimane ferma la                  
facolta' della Regione di revocare e di dichiarare la decadenza dal             
diritto di derivare ed utilizzare l'acqua pubblica per i casi di cui            
all'art. 55 del TU n. 1775 del 1933.                                            
3. La Regione, nel caso di alterazione dello stato dei luoghi che               
pregiudichi il regime idraulico del corso d'acqua o il regime delle             
acque sotterranee, puo' disporre la riduzione in pristino, fissando i           
modi ed i tempi dell'esecuzione dei lavori. In caso di inosservanza             
del soggetto obbligato, si provvede all'esecuzione d'ufficio, con               
recupero delle spese a carico del trasgressore, secondo le modalita'            
e per gli effetti stabiliti dal RD 14 aprile 1910, n. 639 sulla                 
riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.".                           
3) Il RD n. 1775 del 1933 e' citato alla nota 1) all'art. 9.                    

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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