REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 15 novembre 2001, n. 40

ORDINAMENTO CONTABILE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, ABROGAZIONE DELLE L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E 27 MARZO 1972, N. 4

          TITOLO III                                                            
     GESTIONE DEL BILANCIO                                                      
            CAPO II                                                             
Spese                                                                           
          Art. 49                                                               
Competenza e procedimento   per l'assunzione di impegni                         
1. Gli impegni di spesa sono assunti con atti della Giunta regionale            
o dei dirigenti delle strutture organizzative competenti per materia,           
sulla base dei provvedimenti regionali di organizzazione e di                   
attribuzione delle competenze.                                                  
2. L'atto di impegno deve in ogni caso indicare:                                
a) il soggetto creditore o gli elementi idonei ad identificarlo;                
b) l'ammontare della somma dovuta;                                              
c) la scadenza dell'obbligazione;                                               
d) il capitolo di spesa al quale la stessa e' da imputare.                      
3. Per gli impegni riferiti ad obbligazioni ricadenti sugli esercizi            
futuri, oltre agli elementi indicati nel comma 2, devono essere                 
indicate le quote che vengono a scadenza in ogni esercizio con i                
relativi termini.                                                               
4. I dirigenti che propongono alla Giunta regionale o assumono gli              
atti di impegno sono responsabili in ordine:                                    
a) alla legalita' della spesa;                                                  
b) alla realizzazione degli obiettivi gestionali loro assegnati dalla           
Giunta regionale;                                                               
c) ai criteri economici di buona gestione della spesa;                          
d) alla completezza, regolarita' e sussistenza della documentazione             
richiamata nell'atto amministrativo o ad esso allegata;                         
e) alle procedure disposte in ottemperanza alle disposizioni                    
legislative;                                                                    
f) alla corretta applicazione della normativa fiscale in materia di             
imposte dirette, indirette, tasse e contributi aventi natura                    
obbligatoria;                                                                   
g) alla contestuale verifica dell'accertabilita' delle entrate                  
corrispondenti, nel caso, in cui i capitoli di spesa impegnati con il           
provvedimento proposto abbiano destinazione vincolata.                          
5. Le proposte di atti di cui al comma 4, prima della loro formale              
adozione, devono essere trasmesse alla struttura organizzativa                  
competente in materia di controllo contabile individuata sulla base             
degli atti di disciplina delle strutture organizzative regionali, con           
l'eventuale relativa documentazione, per la registrazione del                   
relativo impegno. A tal fine, detta struttura verifica l'esatta                 
imputazione della spesa al bilancio, la disponibilita' sul capitolo             
relativo, la copertura finanziaria dell'impegno che si va ad assumere           
in relazione allo stato di realizzazione dell'entrata e la                      
conformita' ai principi ed alle disposizioni della presente legge.              
6. Entro trenta giorni dal ricevimento delle proposte, la struttura             
organizzativa di cui al comma 5, se non ha nulla da rilevare,                   
effettua la registrazione della prenotazione d'impegno.                         
7. Qualora la struttura organizzativa di cui al comma 5 riscontri               
irregolarita' od errori negli atti sottoposti a verifica, provvede,             
ove possibile, d'ufficio alla rimozione delle irregolarita' ed alla             
correzione degli errori, dandone comunicazione al dirigente                     
proponente.                                                                     
8. Gli atti sono restituiti senza la registrazione dell'impegno e con           
l'indicazione delle iniziative da assumere per la regolarizzazione,             
nei seguenti casi:                                                              
a) quando si rileva l'insufficienza di disponibilita' finanziaria a             
copertura della spesa;                                                          
b) quando si rileva l'erronea imputazione della spesa;                          
c) quando si rileva l'assenza dei requisiti idonei per l'assunzione             
dell'impegno;                                                                   
d) quando l'atto non e' conforme ai principi ed alle disposizioni               
della presente legge.                                                           
9. Alla struttura organizzativa di cui al comma 5 e' data tempestiva            
comunicazione dell'adozione dell'atto di impegno per la                         
trasformazione della prenotazione di impegno in impegno definitivo              
nonche' dell'eventuale mancata adozione per la cancellazione della              
registrazione.                                                                  
10. I dirigenti sono tenuti a trasmettere alla struttura                        
organizzativa di cui al comma 5, per le occorrenti annotazioni                  
contabili, qualsiasi atto successivo che abbia attinenza con gli                
impegni assunti.                                                                

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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