REGIONE EMILIA-ROMAGNA

TESTO COORDINATO DELLA L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale"

TESTO COORDINATO della L.R. 21 aprile 1999, n.3 "Riforma del sistema regionale e locale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 52 del 26 aprile 1999), con le modifiche apportate da: L.R. 28 febbraio 2000, n. 15 L.R. 24 marzo 2000, n. 22 L.R. 22 febbraio 2001, n. 5 L.R. 26 aprile 2001, n. 11 L.R. 4 maggio 2001, n. 12.

       PARTE TERZA                                                              
    RIPARTO DELLE FUNZIONI                                                      
    E DISCIPLINE DI SETTORE                                                     
            TITOLO V                                                            
         SVILUPPO ECONOMICO                                                     
         E ATTIVITA' PRODUTTIVE                                                 
       CAPO III                                                                 
     Conferimento delle funzioni in materia di industria                        
          Art. 48                                                               
Oggetto                                                                         
1. Il presente Capo disciplina l'esercizio da parte della Regione e             
degli Enti locali delle funzioni concernenti la materia                         
dell'industria cosi' come definita dall'art. 17 del DLgs n. 112 del             
1998.                                                                           
2. Le funzioni regionali in materia di industria comprendono                    
qualsiasi attivita' imprenditoriale esercitata dalle imprese, in                
qualsiasi forma costituite, diretta alla lavorazione e alla                     
trasformazione delle materie prime, alla produzione e allo scambio di           
semilavorati, di merci e di beni anche immateriali, nonche'                     
l'erogazione di servizi a sostegno di tali attivita', fatte salve le            
limitazioni di cui al comma 2 dell'art. 17 del DLgs n. 112 del 1998.            
3. La Regione esercita tutte le funzioni ad essa conferite ai sensi             
degli articoli 19, 23, 26, 48 e 49 del DLgs n. 112 del 1998.                    
4. La Regione subentra alle Amministrazioni statali nelle convenzioni           
previste dal comma 12 dell'art. 19 del DLgs n. 112 del 1998 e                   
provvede all'eventuale revisione delle stesse secondo quanto                    
stabilito all'art. 56.                                                          

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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