TESTO COORDINATO DELLA L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale"
TESTO COORDINATO della L.R. 21 aprile 1999, n.3 "Riforma del sistema regionale e locale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 52 del 26 aprile 1999), con le modifiche apportate da: L.R. 28 febbraio 2000, n. 15 L.R. 24 marzo 2000, n. 22 L.R. 22 febbraio 2001, n. 5 L.R. 26 aprile 2001, n. 11 L.R. 4 maggio 2001, n. 12.
PARTE TERZA
RIPARTO DELLE FUNZIONI
E DISCIPLINE DI SETTORE
TITOLO V
SVILUPPO ECONOMICO
E ATTIVITA' PRODUTTIVE
CAPO III
Conferimento delle funzioni in materia di industria
Art. 48
Oggetto
1. Il presente Capo disciplina l'esercizio da parte della Regione e
degli Enti locali delle funzioni concernenti la materia
dell'industria cosi' come definita dall'art. 17 del DLgs n. 112 del
1998.
2. Le funzioni regionali in materia di industria comprendono
qualsiasi attivita' imprenditoriale esercitata dalle imprese, in
qualsiasi forma costituite, diretta alla lavorazione e alla
trasformazione delle materie prime, alla produzione e allo scambio di
semilavorati, di merci e di beni anche immateriali, nonche'
l'erogazione di servizi a sostegno di tali attivita', fatte salve le
limitazioni di cui al comma 2 dell'art. 17 del DLgs n. 112 del 1998.
3. La Regione esercita tutte le funzioni ad essa conferite ai sensi
degli articoli 19, 23, 26, 48 e 49 del DLgs n. 112 del 1998.
4. La Regione subentra alle Amministrazioni statali nelle convenzioni
previste dal comma 12 dell'art. 19 del DLgs n. 112 del 1998 e
provvede all'eventuale revisione delle stesse secondo quanto
stabilito all'art. 56.