REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 26 novembre 2001, n. 43

TESTO UNICO IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E DI RAPPORTI DI LAVORO NELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

                TITOLO V                                                        
        DISCIPLINA DELLA DIRIGENZA REGIONALE                                    
              CAPO III                                                          
         Incarichi dirigenziali                                                 
          Art. 48                                                               
Comitato dei garanti                                                            
1. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio                  
istituiscono congiuntamente il Comitato dei garanti, definendone le             
modalita' di scelta e di nomina dei componenti, nonche' il                      
funzionamento del Comitato stesso, nel rispetto del contratto                   
collettivo di lavoro e dei principi del DLgs n. 165 del 2001.                   
2. Gli enti dipendenti dalla Regione possono avvalersi del Comitato             
dei garanti previa convenzione con la Regione Emilia-Romagna.                   
NOTA ALL'ART. 48                                                                
Comma 1                                                                         
Il DLgs n. 165 del 2001 e' citato alla nota 1) all'art. 1.                      

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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