REGIONE EMILIA-ROMAGNA

REGOLAMENTO REGIONALE 20 novembre 2001, n. 41

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE DI ACQUA PUBBLICA

               TITOLO VI                                                        
        NORME SPECIALI, TRANSITORIE E FINALI                                    
          Art. 48                                                               
Revisione delle concessioni                                                     
1. Tutte le utenze in atto al 3 ottobre 2000, data di entrata in                
vigore del DLgs 258/00, devono essere censite, in relazione al corpo            
idrico superficiale o sotterraneo di approvvigionamento, entro il 30            
giugno 2002.                                                                    
2. Entro un anno dalla data di adozione del Piano di tutela, uso e              
risanamento delle acque di cui all'art. 114 della L.R. 3/99, i                  
Servizi procedono alla revisione delle concessioni in atto,                     
prevedendo, ove necessario, la riduzione temporale o quantitativa dei           
prelievi e prescrivendo rilasci volti a garantire il minimo deflusso            
vitale nei corpi idrici. Tali limitazioni non danno luogo ad                    
indennizzo da parte della pubblica Amministrazione, ma ad una                   
eventuale riduzione del canone annuo di concessione ai sensi                    
dell'art. 22, comma 5 del DLgs 152/99.                                          
NOTE ALL'ART. 48                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il DLgs 18 agosto 2000, n. 258, concerne Disposizioni correttive e           
integrative del DLgs 11 maggio 1999, n. 152, in materia di tutela               
delle acque dall'inquinamento, a norma dell'articolo 1, comma 4 della           
Legge 24 aprile 1998, n. 128.                                                   
Comma 2                                                                         
2) Il testo dell'art. 114 della L.R. n. 3 del 1999, citata alla nota            
all'art. 1, e' riportato alla nota all'art. 18.                                 
3) Il testo del comma 5 dell'art. 22 del DLgs n. 152 del 1999, citata           
alla nota 4) all'art. 2, e' il seguente:                                        
"Art. 22 - Pianificazione del bilancio idrico                                   
omissis                                                                         
5. Salvo quanto previsto al comma 6, tutte le derivazioni di acqua              
comunque in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto            
sono regolate dall'Autorita' concedente mediante la previsione di               
rilasci volti a garantire il minimo deflusso vitale nei corpi idrici            
come previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera i) della Legge 18               
maggio 1989, n. 183 e dall'articolo 3, comma 3 della Legge 5 gennaio            
1994, n. 36, senza che cio' possa dar luogo alla corresponsione di              
indennizzi da parte della pubblica Amministrazione, fatta salva la              
relativa riduzione del canone demaniale di concessione.                         
omissis".                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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