REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 26 novembre 2001, n. 43

TESTO UNICO IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E DI RAPPORTI DI LAVORO NELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

                TITOLO V                                                        
        DISCIPLINA DELLA DIRIGENZA REGIONALE                                    
              CAPO III                                                          
         Incarichi dirigenziali                                                 
          Art. 47                                                               
Valutazione dei dirigenti e responsabilita' dirigenziale                        
1. I dirigenti sono responsabili, nell'esercizio delle proprio                  
funzioni, del raggiungimento degli obiettivi fissati, della gestione            
delle risorse affidate, del buon andamento, dell'imparzialita' e                
della legittimita' dell'azione delle strutture organizzative cui sono           
preposti.                                                                       
2. La valutazione puo' essere effettuata in ogni tempo e comunque va            
effettuata annualmente:                                                         
a) nei confronti del direttore generale dalla Giunta;                           
b) nei confronti del dirigente, dal direttore generale o da altro               
dirigente da cui funzionalmente dipende.                                        
3. Nel processo di valutazione si tiene conto dei risultati del                 
controllo strategico e del controllo di gestione.                               
4. Gli atti sanzionatori conseguenti a valutazione negativa o a grave           
inosservanza di direttive generali sono adottati dal direttore                  
generale competente in materia di personale, su proposta del                    
direttore generale del settore interessato.                                     
5. Qualora la valutazione negativa riguardi un direttore generale o             
un dirigente assunto ai sensi dell'articolo 18, puo' essere disposto            
il licenziamento con effetto immediato da parte della Giunta                    
regionale, su proposta, nel secondo caso, del direttore generale                
sovraordinato.                                                                  

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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