REGOLAMENTO REGIONALE 20 novembre 2001, n. 41
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE DI ACQUA PUBBLICA
TITOLO VI
NORME SPECIALI, TRANSITORIE E FINALI
Art. 47
Termine provvisorio per la durata delle concessioni
1. Fino all'adozione della direttiva di cui al comma 2 dell'art. 21,
tutte le concessioni ed autorizzazioni, comprese quelle disciplinate
dagli artt. 36 e 37, sono rilasciate o rinnovate per una durata non
superiore all'anno 2005.
2. Le concessioni di cui al comma 1 possono essere prorogate, alla
loro scadenza, sino al termine individuato, in relazione alla loro
tipologia, dalla direttiva di cui al comma 2 dell'art. 21.