REGIONE EMILIA-ROMAGNA

REGOLAMENTO REGIONALE 20 novembre 2001, n. 41

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE DI ACQUA PUBBLICA

               TITOLO VI                                                        
        NORME SPECIALI, TRANSITORIE E FINALI                                    
          Art. 47                                                               
Termine provvisorio per la durata delle concessioni                             
1. Fino all'adozione della direttiva di cui al comma 2 dell'art. 21,            
tutte le concessioni ed autorizzazioni, comprese quelle disciplinate            
dagli artt. 36 e 37, sono rilasciate o rinnovate per una durata non             
superiore all'anno 2005.                                                        
2. Le concessioni di cui al comma 1 possono essere prorogate, alla              
loro scadenza, sino al termine individuato, in relazione alla loro              
tipologia, dalla direttiva di cui al comma 2 dell'art. 21.                      

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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