LEGGE REGIONALE 8 agosto 2001, n. 24
DISCIPLINA GENERALE DELL'INTERVENTO PUBBLICO NEL SETTORE ABITATIVO
TITOLO V
NORME ORGANIZZATIVE
CAPO I
Riordino degli enti operanti nel settore
delle politiche abitative
Art. 47
Collegio dei revisori dei conti
1. Il Collegio dei revisori dei conti e' composto da tre membri
effettivi e tre supplenti, di cui uno effettivo ed uno supplente
nominati dalla Regione, con funzioni di Presidente, e due effettivi e
due supplenti nominati dalla Conferenza degli Enti. I revisori sono
scelti tra i revisori contabili iscritti nel registro previsto
dall'art. 1 del DLgs 27 gennaio 1992, n. 88.
2. Il Collegio dei revisori dei conti dura in carica cinque anni a
decorrere dalla data del provvedimento di nomina. I revisori che
senza giustificato motivo non partecipano per tre sedute consecutive
decadono automaticamente dalla carica. In caso di vacanza nel corso
del quinquennio, si provvede alla sostituzione con le modalita' di
cui al comma 1. Il nuovo revisore scade insieme con quelli in carica.
3. Il compenso dei revisori e' fissato, all'atto della nomina, dalla
Giunta regionale, ed e' a carico dell'ACER.
4. Il Collegio dei revisori dei conti esplica il controllo interno
sulla gestione dell'ACER, ed, in particolare:
a) vigila sull'osservanza delle leggi, dello statuto e del
regolamento di amministrazione e contabilita';
b) verifica la regolare tenuta della contabilita' e la corrispondenza
del rendiconto generale alle risultanze delle scritture contabili;
c) esamina il bilancio previsionale e le relative variazioni ed
assestamento;
d) accerta, almeno ogni trimestre, la consistenza di cassa.
5. Il Collegio dei revisori dei conti puo' chiedere al Presidente e
alla dirigenza notizie sull'andamento dell'ACER. I revisori possono
in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti
d'ispezione e di controllo.
6. Il Collegio dei revisori dei conti, qualora riscontri gravi
irregolarita' amministrative e contabili nella gestione dell'ACER, ha
l'obbligo di riferirne immediatamente alla Conferenza degli Enti ed
al Presidente della Giunta regionale.
7. La Giunta regionale puo' richiedere alla Conferenza degli Enti di
rimuovere il Consiglio di amministrazione entro un termine
perentorio, qualora, a seguito della comunicazione del Collegio dei
revisori dei conti di cui al comma 6, accerti la sussistenza di uno
dei fatti indicati dal comma 2 dell'art. 44. Constatata l'inattivita'
della Conferenza degli Enti, la Giunta regionale provvede in via
sostitutiva alla rimozione del Consiglio di amministrazione.
CAPO II
Costituzione dell'ACER
NOTA ALL'ART. 47
Comma 1
Il testo dell'art. 1 del DLgs 27 gennaio 1992, n. 88, concernente
Attuazione della direttiva n. 84/253/CEE, relativa all'abilitazione
delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti
contabili, e' il seguente:
"Art. 1 - Registro dei revisori contabili
1. E' istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia il registro
dei revisori contabili.
2. L'iscrizione nel registro da' diritto all'uso del titolo di
revisore contabile.".