REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 8 agosto 2001, n. 24

DISCIPLINA GENERALE DELL'INTERVENTO PUBBLICO NEL SETTORE ABITATIVO

            TITOLO V                                                            
         NORME ORGANIZZATIVE                                                    
            CAPO I                                                              
      Riordino degli enti operanti nel settore                                  
        delle politiche abitative                                               
          Art. 47                                                               
Collegio dei revisori dei conti                                                 
1. Il Collegio dei revisori dei conti e' composto da tre membri                 
effettivi e tre supplenti, di cui uno effettivo ed uno supplente                
nominati dalla Regione, con funzioni di Presidente, e due effettivi e           
due supplenti nominati dalla Conferenza degli Enti. I revisori sono             
scelti tra i revisori contabili iscritti nel registro previsto                  
dall'art. 1 del DLgs 27 gennaio 1992, n. 88.                                    
2. Il Collegio dei revisori dei conti dura in carica cinque anni a              
decorrere dalla data del provvedimento di nomina. I revisori che                
senza giustificato motivo non partecipano per tre sedute consecutive            
decadono automaticamente dalla carica. In caso di vacanza nel corso             
del quinquennio, si provvede alla sostituzione con le modalita' di              
cui al comma 1. Il nuovo revisore scade insieme con quelli in carica.           
3. Il compenso dei revisori e' fissato, all'atto della nomina, dalla            
Giunta regionale, ed e' a carico dell'ACER.                                     
4. Il Collegio dei revisori dei conti esplica il controllo interno              
sulla gestione dell'ACER, ed, in particolare:                                   
a) vigila sull'osservanza delle leggi, dello statuto e del                      
regolamento di amministrazione e contabilita';                                  
b) verifica la regolare tenuta della contabilita' e la corrispondenza           
del rendiconto generale alle risultanze delle scritture contabili;              
c) esamina il bilancio previsionale e le relative variazioni ed                 
assestamento;                                                                   
d) accerta, almeno ogni trimestre, la consistenza di cassa.                     
5. Il Collegio dei revisori dei conti puo' chiedere al Presidente e             
alla dirigenza notizie sull'andamento dell'ACER. I revisori possono             
in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti                  
d'ispezione e di controllo.                                                     
6. Il Collegio dei revisori dei conti, qualora riscontri gravi                  
irregolarita' amministrative e contabili nella gestione dell'ACER, ha           
l'obbligo di riferirne immediatamente alla Conferenza degli Enti ed             
al Presidente della Giunta regionale.                                           
7. La Giunta regionale puo' richiedere alla Conferenza degli Enti di            
rimuovere il Consiglio di amministrazione entro un termine                      
perentorio, qualora, a seguito della comunicazione del Collegio dei             
revisori dei conti di cui al comma 6, accerti la sussistenza di uno             
dei fatti indicati dal comma 2 dell'art. 44. Constatata l'inattivita'           
della Conferenza degli Enti, la Giunta regionale provvede in via                
sostitutiva alla rimozione del Consiglio di amministrazione.                    
CAPO II                                                                         
Costituzione dell'ACER                                                          
NOTA ALL'ART. 47                                                                
Comma 1                                                                         
Il testo dell'art. 1 del DLgs 27 gennaio 1992, n. 88, concernente               
Attuazione della direttiva n. 84/253/CEE, relativa all'abilitazione             
delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti                   
contabili, e' il seguente:                                                      
"Art. 1 - Registro dei revisori contabili                                       
1. E' istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia il registro           
dei revisori contabili.                                                         
2. L'iscrizione nel registro da' diritto all'uso del titolo di                  
revisore contabile.".                                                           

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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