REGOLAMENTO REGIONALE 20 novembre 2001, n. 41
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE DI ACQUA PUBBLICA
TITOLO VI
NORME SPECIALI, TRANSITORIE E FINALI
Art. 46
Progetti di derivazione sottoposti a valutazione di impatto
ambientale
1. I procedimenti relativi a domande di concessione di acqua pubblica
soggetti a procedura di compatibilita' ambientale ai sensi dell'art.
6 della Legge 349/86, iniziati prima dell'entrata in vigore del
presente Regolamento, rimangono sospesi sino all'esito della suddetta
procedura. Il richiedente attiva la procedura di VIA presso
l'Amministrazione statale competente e trasmette l'esito al Servizio
per la conclusione del procedimento.
2. I procedimenti relativi a domande di concessione di acqua pubblica
soggetti a valutazione di impatto ambientale ai sensi della L.R.
9/99, iniziati prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento,
sono sospesi sino all'attivazione della procedura di VIA presso
l'autorita' competente. Per la conclusione del procedimento il
proponente integra la documentazione presentata ai sensi della L.R.
9/99 con quella richiesta dal presente Regolamento.
3. I procedimenti relativi a domande di concessione di acqua pubblica
soggetti a procedura di screening ai sensi della L.R. 9/99, iniziati
prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, sono sospesi
sino all'esito della stessa. In caso di verifica positiva ed
esclusione dalla ulteriore procedura di VIA, il Servizio conclude il
procedimento, fermo restando il rispetto delle eventuali prescrizioni
dettate a seguito della procedura di screening. Qualora sia accertata
la necessita' della ulteriore procedura di VIA, si rimanda a quanto
previsto dal comma 2.
NOTE ALL'ART. 46
Comma 1
1) Il testo dell'art. 6 della Legge n. 349 del 1986, citata alla nota
1) all'art. 26, e' riportato alla stessa nota.
Comma 2
2) La L.R. n. 9 del 1999 e' citata alla nota 2) all'art. 26.
3) La L.R. n. 9 del 1999 e' citata alla nota 2) all'art. 26.
Comma 3
4) La L.R. n. 9 del 1999 e' citata alla nota 2) all'art. 26.