REGIONE EMILIA-ROMAGNA

REGOLAMENTO REGIONALE 20 novembre 2001, n. 41

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE DI ACQUA PUBBLICA

               TITOLO VI                                                        
        NORME SPECIALI, TRANSITORIE E FINALI                                    
          Art. 46                                                               
Progetti di derivazione   sottoposti a valutazione di impatto                   
ambientale                                                                      
1. I procedimenti relativi a domande di concessione di acqua pubblica           
soggetti a procedura di compatibilita' ambientale ai sensi dell'art.            
6 della Legge 349/86, iniziati prima dell'entrata in vigore del                 
presente Regolamento, rimangono sospesi sino all'esito della suddetta           
procedura. Il richiedente attiva la procedura di VIA presso                     
l'Amministrazione statale competente e trasmette l'esito al Servizio            
per la conclusione del procedimento.                                            
2. I procedimenti relativi a domande di concessione di acqua pubblica           
soggetti a valutazione di impatto ambientale ai sensi della L.R.                
9/99, iniziati prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento,           
sono sospesi sino all'attivazione della procedura di VIA presso                 
l'autorita' competente. Per la conclusione del procedimento il                  
proponente integra la documentazione presentata ai sensi della L.R.             
9/99 con quella richiesta dal presente Regolamento.                             
3. I procedimenti relativi a domande di concessione di acqua pubblica           
soggetti a procedura di screening ai sensi della L.R. 9/99, iniziati            
prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, sono sospesi             
sino all'esito della stessa. In caso di verifica positiva ed                    
esclusione dalla ulteriore procedura di VIA, il Servizio conclude il            
procedimento, fermo restando il rispetto delle eventuali prescrizioni           
dettate a seguito della procedura di screening. Qualora sia accertata           
la necessita' della ulteriore procedura di VIA, si rimanda a quanto             
previsto dal comma 2.                                                           
NOTE ALL'ART. 46                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art. 6 della Legge n. 349 del 1986, citata alla nota           
1) all'art. 26, e' riportato alla stessa nota.                                  
Comma 2                                                                         
2) La L.R. n. 9 del 1999 e' citata alla nota 2) all'art. 26.                    
3) La L.R. n. 9 del 1999 e' citata alla nota 2) all'art. 26.                    
Comma 3                                                                         
4) La L.R. n. 9 del 1999 e' citata alla nota 2) all'art. 26.                    

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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