REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 26 novembre 2001, n. 43

TESTO UNICO IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E DI RAPPORTI DI LAVORO NELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

                TITOLO V                                                        
        DISCIPLINA DELLA DIRIGENZA REGIONALE                                    
              CAPO III                                                          
         Incarichi dirigenziali                                                 
          Art. 45                                                               
Criteri per il conferimento degli altri incarichi                               
1. Tutti gli incarichi dirigenziali sono conferiti nel rispetto del             
criterio di rotazione e dei requisiti culturali, professionali,                 
attitudinali e di risultato specificati con atto della Giunta,                  
adottato congiuntamente con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio.              
2. Gli incarichi dirigenziali di responsabilita' di struttura                   
organizzativa sono conferiti per una durata di norma non inferiore a            
due anni e comunque non superiore a cinque, salvo rinnovo.                      
3. Gli incarichi dirigenziali diversi da quelli di responsabilita' di           
struttura organizzativa sono conferiti per il periodo necessario in             
relazione alla natura dell'incarico e comunque per non piu' di cinque           
anni, e sono rinnovabili.                                                       
4. Gli incarichi dirigenziali di cui al presente Titolo possono                 
essere conferiti anche ai dirigenti assunti ai sensi dell'articolo              
18.                                                                             
5. Al fine di rispondere a specifiche esigenze organizzative e                  
funzionali, gli incarichi di cui al presente Titolo possono essere              
conferiti a personale di qualifica funzionale equiparabile a quella             
dei dirigenti regionali, provenienti dai ruoli di altra pubblica                
Amministrazione, in posizione di comando o comunque in rapporto di              
servizio presso la Regione. Tali incarichi non possono superare la              
quota del dieci per cento, con arrotondamento all'unita' superiore,             
della dotazione organica dei dirigenti.                                         
6. Gli incarichi di natura non dirigenziale sono conferiti secondo              
quanto stabilito dai contratti collettivi di lavoro.                            

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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