REGOLAMENTO REGIONALE 20 novembre 2001, n. 41
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE DI ACQUA PUBBLICA
TITOLO VI
NORME SPECIALI, TRANSITORIE E FINALI
Art. 45
Procedimenti di autorizzazione alla ricerca
1. I titolari di autorizzazione alla ricerca, anche se rilasciata
prima del 10 agosto 1999 qualora entro tale data non sia iniziato il
prelievo, devono presentare, con le modalita' previste dall'art. 6,
domanda di concessione, che verra' istruita secondo le procedure di
cui al presente Regolamento, con esclusione della fase relativa al
rilascio dell'autorizzazione alla perforazione.
2. Per le domande di autorizzazione alla ricerca, in corso di
istruttoria alla data di entrata in vigore del presente Regolamento,
gli interessati devono presentare domanda di concessione ai sensi
dell'art. 6. L'istruttoria rimane sospesa sino alla presentazione
della domanda di concessione ed il procedimento si conclude ai sensi
del presente Regolamento facendo salvi gli adempimenti gia'
effettuati che risultino ad esso conformi.