REGIONE EMILIA-ROMAGNA

REGOLAMENTO REGIONALE 20 novembre 2001, n. 41

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE DI ACQUA PUBBLICA

               TITOLO VI                                                        
        NORME SPECIALI, TRANSITORIE E FINALI                                    
          Art. 45                                                               
Procedimenti di autorizzazione alla ricerca                                     
1. I titolari di autorizzazione alla ricerca, anche se rilasciata               
prima del 10 agosto 1999 qualora entro tale data non sia iniziato il            
prelievo, devono presentare, con le modalita' previste dall'art. 6,             
domanda di concessione, che verra' istruita secondo le procedure di             
cui al presente Regolamento, con esclusione della fase relativa al              
rilascio dell'autorizzazione alla perforazione.                                 
2. Per le domande di autorizzazione alla ricerca, in corso di                   
istruttoria alla data di entrata in vigore del presente Regolamento,            
gli interessati devono presentare domanda di concessione ai sensi               
dell'art. 6. L'istruttoria rimane sospesa sino alla presentazione               
della domanda di concessione ed il procedimento si conclude ai sensi            
del presente Regolamento facendo salvi gli adempimenti gia'                     
effettuati che risultino ad esso conformi.                                      

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina