REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 15 novembre 2001, n. 40

ORDINAMENTO CONTABILE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, ABROGAZIONE DELLE L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E 27 MARZO 1972, N. 4

          TITOLO III                                                            
     GESTIONE DEL BILANCIO                                                      
           CAPO I                                                               
Entrate                                                                         
          Art. 45                                                               
Residui attivi                                                                  
1. Formano residui attivi le somme accertate e non riscosse o versate           
entro il termine dell'esercizio, per le quali il dirigente della                
struttura organizzativa competente per materia dichiara il permanere            
delle condizioni che hanno originato il correlato accertamento.                 
2. I dirigenti delle strutture regionali competenti per materia                 
devono promuovere le azioni per evitare l'eventuale prescrizione dei            
crediti vantati dalla Regione e, comunque, quelle atte a rimuovere              
ostacoli alla regolare riscossione delle entrate.                               
3. L'accertamento definitivo delle somme conservate a residui attivi            
viene fatto annualmente in sede di approvazione del conto consuntivo.           
Prima della formazione di tale conto, entro il 30 aprile di ogni                
anno, con atto motivato del dirigente responsabile della struttura              
organizzativa competente in materia di bilancio, si provvede alla               
classificazione degli stessi nelle seguenti categorie:                          
a) crediti la cui riscossione puo' essere considerata certa;                    
b) crediti per cui sono da intraprendere o sono in corso le procedure           
amministrative o giudiziarie per la riscossione;                                
c) crediti riconosciuti inesigibili.                                            
4. I crediti di cui alle lettere a) e b) del comma 3 continuano ad              
essere riportati nelle scritture contabili; i crediti di cui alla               
lettera c) del comma 3 si eliminano dalle scritture contabili previa            
comunicazione del dirigente della struttura organizzativa competente            
per materia che attesta l'inesigibilita' o l'insussistenza delle                
correlative entrate.                                                            

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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