REGIONE EMILIA-ROMAGNA

REGOLAMENTO REGIONALE 20 novembre 2001, n. 41

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE DI ACQUA PUBBLICA

               TITOLO VI                                                        
        NORME SPECIALI, TRANSITORIE E FINALI                                    
          Art. 44                                                               
Licenze di attingimento                                                         
1. I procedimenti relativi alle domande di licenza annuale di                   
attingimento, gia' presentate alla data di entrata in vigore del                
presente Regolamento, sono perfezionati a norma dell'art. 56 del TU             
1775/33 qualora non sia stato superato il limite quinquennale di                
rinnovo previsto dall'art. 9 del DLgs 275/93.                                   
NOTE ALL'ART. 44                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art. 56 del RD n. 1775 del 1933, citato alla nota 1)           
all'art. 9, e' il seguente:                                                     
"Art. 56                                                                        
Compete all'ingegnere capo del Genio civile la facolta' di concedere            
licenze per l'attingimento di acqua pubblica a mezzo di pompe mobili            
o semifisse, di altri congegni elevatori o di sifoni, posti sulle               
sponde ed a cavaliere degli argini, purche':                                    
1) la portata dell'acqua attinta non superi i 100 litri a minuto                
secondo;                                                                        
2) non siano intaccati gli argini, ne' pregiudicate le difese del               
corso d'acqua;                                                                  
3) non siano alterate le condizioni del corso d'acqua con pericolo              
per le utenze esistenti e sia salvaguardato il minimo deflusso                  
costante vitale del corso d'acqua, ove definito.                                
Per le derivazioni a scopo di piscicoltura che non eccedano il                  
quantitativo di litri dieci a minuto secondo, la licenza puo' essere            
accordata anche quando la presa d'acqua si effettui con modalita'               
diverse da quelle indicate nella prima parte del presente articolo,             
ferme restando le condizioni di cui ai nn. 2 e 3.                               
La licenza e' in tutti i casi accordata, salvo rinnovazione per non             
piu' di cinque volte per la durata non maggiore di un anno, e puo'              
essere revocata per motivi di pubblico interesse.                               
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano                        
esclusivamente ai corpi idrici superficiali.".                                  
2) Il testo dell'art. 9 del DLgs 12 luglio 1993, n. 275, concernente            
Riordino in materia di concessione di acque pubbliche, e' il                    
seguente:                                                                       
"Art. 9 - Licenze di attingimento                                               
1. All'art. 56 del Testo unico approvato con RD 11 dicembre 1933, n.            
1775, al comma 1, punto 3, sono aggiunte in fine le seguenti parole e           
sia salvaguardato il minimo deflusso costante vitale del corso                  
d'acqua, ove definito.                                                          
2. Nel medesimo art. 56, al comma 3, dopo le parole salvo                       
rinnovazione, sono inserite le seguenti per non piu' di cinque volte.           
3. Alla fine dell'art. 56 sopraindicato e' aggiunto il seguente                 
comma:                                                                          
3 bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano                 
esclusivamente ai corpi idrici superficiali.".                                  

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina