REGOLAMENTO REGIONALE 20 novembre 2001, n. 41
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE DI ACQUA PUBBLICA
TITOLO VI
NORME SPECIALI, TRANSITORIE E FINALI
Art. 44
Licenze di attingimento
1. I procedimenti relativi alle domande di licenza annuale di
attingimento, gia' presentate alla data di entrata in vigore del
presente Regolamento, sono perfezionati a norma dell'art. 56 del TU
1775/33 qualora non sia stato superato il limite quinquennale di
rinnovo previsto dall'art. 9 del DLgs 275/93.
NOTE ALL'ART. 44
Comma 1
1) Il testo dell'art. 56 del RD n. 1775 del 1933, citato alla nota 1)
all'art. 9, e' il seguente:
"Art. 56
Compete all'ingegnere capo del Genio civile la facolta' di concedere
licenze per l'attingimento di acqua pubblica a mezzo di pompe mobili
o semifisse, di altri congegni elevatori o di sifoni, posti sulle
sponde ed a cavaliere degli argini, purche':
1) la portata dell'acqua attinta non superi i 100 litri a minuto
secondo;
2) non siano intaccati gli argini, ne' pregiudicate le difese del
corso d'acqua;
3) non siano alterate le condizioni del corso d'acqua con pericolo
per le utenze esistenti e sia salvaguardato il minimo deflusso
costante vitale del corso d'acqua, ove definito.
Per le derivazioni a scopo di piscicoltura che non eccedano il
quantitativo di litri dieci a minuto secondo, la licenza puo' essere
accordata anche quando la presa d'acqua si effettui con modalita'
diverse da quelle indicate nella prima parte del presente articolo,
ferme restando le condizioni di cui ai nn. 2 e 3.
La licenza e' in tutti i casi accordata, salvo rinnovazione per non
piu' di cinque volte per la durata non maggiore di un anno, e puo'
essere revocata per motivi di pubblico interesse.
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano
esclusivamente ai corpi idrici superficiali.".
2) Il testo dell'art. 9 del DLgs 12 luglio 1993, n. 275, concernente
Riordino in materia di concessione di acque pubbliche, e' il
seguente:
"Art. 9 - Licenze di attingimento
1. All'art. 56 del Testo unico approvato con RD 11 dicembre 1933, n.
1775, al comma 1, punto 3, sono aggiunte in fine le seguenti parole e
sia salvaguardato il minimo deflusso costante vitale del corso
d'acqua, ove definito.
2. Nel medesimo art. 56, al comma 3, dopo le parole salvo
rinnovazione, sono inserite le seguenti per non piu' di cinque volte.
3. Alla fine dell'art. 56 sopraindicato e' aggiunto il seguente
comma:
3 bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano
esclusivamente ai corpi idrici superficiali.".