TESTO COORDINATO DELLA L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale"
TESTO COORDINATO della L.R. 21 aprile 1999, n.3 "Riforma del sistema regionale e locale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 52 del 26 aprile 1999), con le modifiche apportate da: L.R. 28 febbraio 2000, n. 15 L.R. 24 marzo 2000, n. 22 L.R. 22 febbraio 2001, n. 5 L.R. 26 aprile 2001, n. 11 L.R. 4 maggio 2001, n. 12.
PARTE TERZA
RIPARTO DELLE FUNZIONI
E DISCIPLINE DI SETTORE
TITOLO V
SVILUPPO ECONOMICO
E ATTIVITA' PRODUTTIVE
CAPO II
Artigianato
Art. 43
Funzioni delle CCIAA
1. Le funzioni amministrative relative alla tenuta dell'albo delle
imprese artigiane, esercitate dalle Commissioni provinciali
dell'artigianato, sono delegate alle Camere di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura entro sei mesi dall'entrata in vigore della
presente legge, ferme restando le competenze delle Commissioni
provinciali per l'artigianato e della Commissione regionale per
l'artigianato previste dalla legislazione statale e dalla L.R. 4
giugno 1988, n. 24.
2. La Giunta regionale emana direttive per armonizzare le procedure
di iscrizione all'albo delle imprese artigiane con quelle del
registro delle imprese.