REGOLAMENTO REGIONALE 20 novembre 2001, n. 41
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE DI ACQUA PUBBLICA
TITOLO VI
NORME SPECIALI, TRANSITORIE E FINALI
Art. 43
Norme generali sui procedimenti pendenti
1. I procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del
presente regolamento si concludono fatti salvi gli adempimenti
istruttori gia' effettuati e riconducendo, con le necessarie
integrazioni, le singole fattispecie alle diverse procedure
individuate al Titolo II, al Titolo IV ed al Titolo V. Il
responsabile del procedimento, al fine di acquisire i pareri di cui
agli artt. 9 e 12, puo' convocare la Conferenza di Servizi di cui
all'art. 13 e, qualora lo ritenga opportuno, puo' disporre
l'effettuazione di ulteriori sopralluoghi.
2. Ai fini di quanto previsto al comma 1, la fattispecie delle
concessioni in sanatoria e' ricondotta, in relazione alle
caratteristiche dei prelievi, alle procedure di concessione
individuate al Titolo II o al Titolo IV.
3. Per tutti i procedimenti per i quali il disciplinare di
concessione sia gia' stato sottoscritto dall'utente si considera
concluso l'iter istruttorio e si procede all'adozione del
provvedimento finale, limitando la durata della concessione secondo
quanto previsto dall'art. 47, prevedendo prescrizioni finalizzate al
raggiungimento dell'equilibrio del bilancio idrico e rilasci volti a
garantire il minimo deflusso vitale, nonche' adeguando l'importo dei
canoni al disposto dell'art. 152 della L.R. 3/99.
4. Per le domande di concessione rientranti nelle tipologie previste
dall'art. 36 il termine di 60 giorni, di cui al comma 5 dello stesso
articolo, decorre dalla data di entrata in vigore del presente
Regolamento. Qualora sia necessaria un'integrazione documentale il
termine decorre dalla ricezione dei documenti richiesti.
5. Per le domande di derivazione da sottoporre a valutazione di
impatto ambientale si procede secondo quanto previsto dall'art. 46.
6. Per i procedimenti relativi alle grandi derivazioni, come
individuate all'art. 6 del RD 1775/33, si procede con le modalita'
indicate ai commi 1, 2, 3 e 5 acquisito il parere del Servizio
regionale competente in materia di risorse idriche.
7. Alle domande di proroga della concessione presentate ai sensi
dell'art. 23, comma 8 del DLgs 152/99 si applicano le disposizioni
previste all'art. 27 per il rinnovo della concessione integrando i
pareri ivi previsti con quello dell'Autorita' di bacino.
8. L'utilizzo di corsi d'acqua naturali quali vettori di acque
assentite ad uso irriguo, in atto all'entrata in vigore del presente
Regolamento, e' consentito ai Consorzi di bonifica e di irrigazione,
sino al pronunciamento del Servizio qualora sia presentata domanda,
ai sensi del comma 4 dell'art. 23, entro 60 giorni dall'entrata in
vigore del presente Regolamento, fermo restando l'obbligo del
pagamento del canone per il periodo di occupazione. Le domande di
rinnovo della concessione, che presuppongono quale condizione
imprescindibile di esercizio della derivazione la veicolazione della
risorsa in un corpo naturale non rientrante nel reticolo consortile,
si intendono presentate anche ai sensi del comma 4 dell'art. 23.
NOTE ALL'ART. 43
Comma 3
1) Il testo dell'art. 152 della L.R. n. 3 del 1999, citata alla nota
all'art. 1, e' riportato alla nota 1) all'art. 20.
Comma 6
2) Il testo dell'art. 6 del RD n. 1775 del 1933, citato alla nota 1)
all'art. 9, e' il seguente:
"Art. 6
1. Le utenze di acqua pubblica hanno per oggetto grandi e piccole
derivazioni.
2. Sono considerate grandi derivazioni quelle che eccedono i seguenti
limiti:
a) per produzione di forza motrice: potenza nominale media annua kW
3.000;
b) per acqua potabile: litri 100 al minimo secondo;
c) per irrigazione: litri 1000 al minuto secondo od anche meno se si
possa irrigare una superficie superiore ai 500 ettari;
d) per bonificazione per colmata: litri 5000 al minuto secondo;
e) per usi industriali, inteso tale termine con riguardo ad usi
diversi da quelli espressamente indicati nel presente articolo: litri
100 al minuto secondo;
f) per uso ittiogenico: litri 100 al minuto secondo;
g) per costituzione di scorte idriche a fini di uso antincendio e
sollevamento a scopo di riqualificazione di energia: litri 100 al
minuto secondo.
3. Quando la derivazione sia ad uso promiscuo, si assume quale limite
quello corrispondente allo scopo predominante.
4. Il Ministro dei Lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore
dei lavori pubblici, stabilisce, con provvedimento di carattere
generale, a quale specie di uso debbano assimilarsi usi diversi da
quelli sopra indicati. Il decreto ministeriale e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.".
Comma 7
3) Il testo del comma 8 dell'art. 23 del DLgs n. 152 del 1999, citato
alla nota 4) all'art. 2, e' il seguente:
"Art. 23 - Modifiche al Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775
omissis
8. Il comma 7 si applica anche alle concessioni di derivazione gia'
rilasciate. Qualora la scadenza di queste ultime, per effetto dello
stesso comma 7, risulti anticipata rispetto a quella originariamente
fissata nel provvedimento di concessione, le relative derivazioni
possono continuare ad essere esercitate sino alla data di scadenza
originaria, purche' venga presentata domanda entro il 31 dicembre
2000, fatta salva l'applicazione di quanto previsto all'articolo 22,
e sempre che alla prosecuzione della derivazione non osti uno
specifico motivo di interesse pubblico. Le piccole derivazioni ad uso
idroelettrico di pertinenza dell'ENEL, per le quali risulti decorso
il termine di trenta anni fissato dal comma 7, sono prorogate per
ulteriori trenta anni a far data dall'entrata in vigore del DLgs 16
marzo 1999, n. 79, previa presentazione della relativa domanda entro
il 31 dicembre 2000. Le Regioni, anche su richiesta o parere
dell'ente gestore qualora la concessione ricada in area protetta, ove
si verifichino la mancanza dei presupposti di cui al comma 1
procedono, senza indennizzo, alla modifica delle condizioni fissate
dal relativo disciplinare ai fini di rendere compatibile il prelievo,
ovvero alla revoca.
omissis".