REGIONE EMILIA-ROMAGNA

REGOLAMENTO REGIONALE 20 novembre 2001, n. 41

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE DI ACQUA PUBBLICA

               TITOLO VI                                                        
        NORME SPECIALI, TRANSITORIE E FINALI                                    
          Art. 43                                                               
Norme generali sui procedimenti pendenti                                        
1. I procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del                   
presente regolamento si concludono fatti salvi gli adempimenti                  
istruttori gia' effettuati e riconducendo, con le necessarie                    
integrazioni, le singole fattispecie alle diverse procedure                     
individuate al Titolo II, al Titolo IV ed al Titolo V. Il                       
responsabile del procedimento, al fine di acquisire i pareri di cui             
agli artt. 9 e 12, puo' convocare la Conferenza di Servizi di cui               
all'art. 13 e, qualora lo ritenga opportuno, puo' disporre                      
l'effettuazione di ulteriori sopralluoghi.                                      
2. Ai fini di quanto previsto al comma 1, la fattispecie delle                  
concessioni in sanatoria e' ricondotta, in relazione alle                       
caratteristiche dei prelievi, alle procedure di concessione                     
individuate al Titolo II o al Titolo IV.                                        
3. Per tutti i procedimenti per i quali il disciplinare di                      
concessione sia gia' stato sottoscritto dall'utente si considera                
concluso l'iter istruttorio e si procede all'adozione del                       
provvedimento finale, limitando la durata della concessione secondo             
quanto previsto dall'art. 47, prevedendo prescrizioni finalizzate al            
raggiungimento dell'equilibrio del bilancio idrico e rilasci volti a            
garantire il minimo deflusso vitale, nonche' adeguando l'importo dei            
canoni al disposto dell'art. 152 della L.R. 3/99.                               
4. Per le domande di concessione rientranti nelle tipologie previste            
dall'art. 36 il termine di 60 giorni, di cui al comma 5 dello stesso            
articolo, decorre dalla data di entrata in vigore del presente                  
Regolamento. Qualora sia necessaria un'integrazione documentale il              
termine decorre dalla ricezione dei documenti richiesti.                        
5. Per le domande di derivazione da sottoporre a valutazione di                 
impatto ambientale si procede secondo quanto previsto dall'art. 46.             
6. Per i procedimenti relativi alle grandi derivazioni, come                    
individuate all'art. 6 del RD 1775/33, si procede con le modalita'              
indicate ai commi 1, 2, 3 e 5 acquisito il parere del Servizio                  
regionale competente in materia di risorse idriche.                             
7. Alle domande di proroga della concessione presentate ai sensi                
dell'art. 23, comma 8 del DLgs 152/99 si applicano le disposizioni              
previste all'art. 27 per il rinnovo della concessione integrando i              
pareri ivi previsti con quello dell'Autorita' di bacino.                        
8. L'utilizzo di corsi d'acqua naturali quali vettori di acque                  
assentite ad uso irriguo, in atto all'entrata in vigore del presente            
Regolamento, e' consentito ai Consorzi di bonifica e di irrigazione,            
sino al pronunciamento del Servizio qualora sia presentata domanda,             
ai sensi del comma 4 dell'art. 23, entro 60 giorni dall'entrata in              
vigore del presente Regolamento, fermo restando l'obbligo del                   
pagamento del canone per il periodo di occupazione. Le domande di               
rinnovo della concessione, che presuppongono quale condizione                   
imprescindibile di esercizio della derivazione la veicolazione della            
risorsa in un corpo naturale non rientrante nel reticolo consortile,            
si intendono presentate anche ai sensi del comma 4 dell'art. 23.                
NOTE ALL'ART. 43                                                                
Comma 3                                                                         
1) Il testo dell'art. 152 della L.R. n. 3 del 1999, citata alla nota            
all'art. 1, e' riportato alla nota 1) all'art. 20.                              
Comma 6                                                                         
2) Il testo dell'art. 6 del RD n. 1775 del 1933, citato alla nota 1)            
all'art. 9, e' il seguente:                                                     
"Art. 6                                                                         
1. Le utenze di acqua pubblica hanno per oggetto grandi e piccole               
derivazioni.                                                                    
2. Sono considerate grandi derivazioni quelle che eccedono i seguenti           
limiti:                                                                         
a) per produzione di forza motrice: potenza nominale media annua kW             
3.000;                                                                          
b) per acqua potabile: litri 100 al minimo secondo;                             
c) per irrigazione: litri 1000 al minuto secondo od anche meno se si            
possa irrigare una superficie superiore ai 500 ettari;                          
d) per bonificazione per colmata: litri 5000 al minuto secondo;                 
e) per usi industriali, inteso tale termine con riguardo ad usi                 
diversi da quelli espressamente indicati nel presente articolo: litri           
100 al minuto secondo;                                                          
f) per uso ittiogenico: litri 100 al minuto secondo;                            
g) per costituzione di scorte idriche a fini di uso antincendio e               
sollevamento a scopo di riqualificazione di energia: litri 100 al               
minuto secondo.                                                                 
3. Quando la derivazione sia ad uso promiscuo, si assume quale limite           
quello corrispondente allo scopo predominante.                                  
4. Il Ministro dei Lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore              
dei lavori pubblici, stabilisce, con provvedimento di carattere                 
generale, a quale specie di uso debbano assimilarsi usi diversi da              
quelli sopra indicati. Il decreto ministeriale e' pubblicato nella              
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.".                                          
Comma 7                                                                         
3) Il testo del comma 8 dell'art. 23 del DLgs n. 152 del 1999, citato           
alla nota 4) all'art. 2, e' il seguente:                                        
"Art. 23 - Modifiche al Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775                 
omissis                                                                         
8. Il comma 7 si applica anche alle concessioni di derivazione gia'             
rilasciate. Qualora la scadenza di queste ultime, per effetto dello             
stesso comma 7, risulti anticipata rispetto a quella originariamente            
fissata nel provvedimento di concessione, le relative derivazioni               
possono continuare ad essere esercitate sino alla data di scadenza              
originaria, purche' venga presentata domanda entro il 31 dicembre               
2000, fatta salva l'applicazione di quanto previsto all'articolo 22,            
e sempre che alla prosecuzione della derivazione non osti uno                   
specifico motivo di interesse pubblico. Le piccole derivazioni ad uso           
idroelettrico di pertinenza dell'ENEL, per le quali risulti decorso             
il termine di trenta anni fissato dal comma 7, sono prorogate per               
ulteriori trenta anni a far data dall'entrata in vigore del DLgs 16             
marzo 1999, n. 79, previa presentazione della relativa domanda entro            
il 31 dicembre 2000. Le Regioni, anche su richiesta o parere                    
dell'ente gestore qualora la concessione ricada in area protetta, ove           
si verifichino la mancanza dei presupposti di cui al comma 1                    
procedono, senza indennizzo, alla modifica delle condizioni fissate             
dal relativo disciplinare ai fini di rendere compatibile il prelievo,           
ovvero alla revoca.                                                             
omissis".                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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