REGIONE EMILIA-ROMAGNA

TESTO COORDINATO DELLA L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale"

TESTO COORDINATO della L.R. 21 aprile 1999, n.3 "Riforma del sistema regionale e locale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 52 del 26 aprile 1999), con le modifiche apportate da: L.R. 28 febbraio 2000, n. 15 L.R. 24 marzo 2000, n. 22 L.R. 22 febbraio 2001, n. 5 L.R. 26 aprile 2001, n. 11 L.R. 4 maggio 2001, n. 12.

       PARTE TERZA                                                              
    RIPARTO DELLE FUNZIONI                                                      
    E DISCIPLINE DI SETTORE                                                     
            TITOLO V                                                            
         SVILUPPO ECONOMICO                                                     
         E ATTIVITA' PRODUTTIVE                                                 
        CAPO II                                                                 
      Artigianato                                                               
          Art. 42                                                               
Funzioni dei Comuni                                                             
1. I Comuni esercitano le funzioni attribuite dalla legislazione                
regionale, ed in particolare dalla L.R. 16 maggio 1994, n. 20, e                
concorrono alla determinazione degli obiettivi e delle priorita'                
contenuti nel programma provinciale di cui alla lett. a) del comma 1            
dell'art. 41.                                                                   

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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