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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
LEGGE REGIONALE 15 novembre 2001, n. 40
ORDINAMENTO CONTABILE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, ABROGAZIONE DELLE L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E 27 MARZO 1972, N. 4
TITOLO III
GESTIONE DEL BILANCIO
CAPO I
Entrate
Art. 42
L'accertamento delle entrate
1. L'accertamento costituisce la prima fase di gestione dell'entrata.
2. Le entrate sono accertate quando, in base alla legge, contratto o
altro titolo giuridicamente idoneo, sussista la certezza del credito
o della assegnazione, sia individuato il debitore e sia quantificata
la somma dovuta alla Regione.
3. L'accertamento delle entrate in particolare avviene:
a) per le entrate tributarie, sulla base dell'accredito dei fondi,
sulla base di ruoli, tenendo conto delle rate che scadono entro i
termini dell'esercizio, o sulla base di altri provvedimenti specifici
stabiliti dalle leggi;
b) per le entrate da devoluzione o compartecipazione regionale a
tributi erariali, sulla base dei provvedimenti di attribuzione;
c) per le entrate provenienti da contributi, assegnazioni e
trasferimenti dello Stato o dell'Unione Europea, sulla base di atti o
provvedimenti di attribuzione delle risorse;
d) per le entrate di natura patrimoniale, di norma, sulla base dei
contratti che ne quantificano l'ammontare e ne autorizzano la
riscossione a carico dell'esercizio di competenza;
e) per le entrate concernenti le contabilita' speciali,
conseguentemente alla assunzione dell'impegno o all'effettuazione del
pagamento della spesa correlata;
f) in ogni altro caso, in mancanza di comunicazioni preventive
concernenti il credito, contestualmente alla riscossione del
medesimo.
4. La struttura organizzativa competente in materia di gestione delle
entrate procede all'accertamento delle entrate sulla base delle
disposizioni recate dal presente articolo.
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