REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 15 novembre 2001, n. 40

ORDINAMENTO CONTABILE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, ABROGAZIONE DELLE L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E 27 MARZO 1972, N. 4

          TITOLO III                                                            
     GESTIONE DEL BILANCIO                                                      
           CAPO I                                                               
Entrate                                                                         
          Art. 42                                                               
L'accertamento delle entrate                                                    
1. L'accertamento costituisce la prima fase di gestione dell'entrata.           
2. Le entrate sono accertate quando, in base alla legge, contratto o            
altro titolo giuridicamente idoneo, sussista la certezza del credito            
o della assegnazione, sia individuato il debitore e sia quantificata            
la somma dovuta alla Regione.                                                   
3. L'accertamento delle entrate in particolare avviene:                         
a) per le entrate tributarie, sulla base dell'accredito dei fondi,              
sulla base di ruoli, tenendo conto delle rate che scadono entro i               
termini dell'esercizio, o sulla base di altri provvedimenti specifici           
stabiliti dalle leggi;                                                          
b) per le entrate da devoluzione o compartecipazione regionale a                
tributi erariali, sulla base dei provvedimenti di attribuzione;                 
c) per le entrate provenienti da contributi, assegnazioni e                     
trasferimenti dello Stato o dell'Unione Europea, sulla base di atti o           
provvedimenti di attribuzione delle risorse;                                    
d) per le entrate di natura patrimoniale, di norma, sulla base dei              
contratti che ne quantificano l'ammontare e ne autorizzano la                   
riscossione a carico dell'esercizio di competenza;                              
e) per le entrate concernenti le contabilita' speciali,                         
conseguentemente alla assunzione dell'impegno o all'effettuazione del           
pagamento della spesa correlata;                                                
f) in ogni altro caso, in mancanza di comunicazioni preventive                  
concernenti il credito, contestualmente alla riscossione del                    
medesimo.                                                                       
4. La struttura organizzativa competente in materia di gestione delle           
entrate procede all'accertamento delle entrate sulla base delle                 
disposizioni recate dal presente articolo.                                      

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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