REGIONE EMILIA-ROMAGNA

TESTO COORDINATO DELLA L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale"

TESTO COORDINATO della L.R. 21 aprile 1999, n.3 "Riforma del sistema regionale e locale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 52 del 26 aprile 1999), con le modifiche apportate da: L.R. 28 febbraio 2000, n. 15 L.R. 24 marzo 2000, n. 22 L.R. 22 febbraio 2001, n. 5 L.R. 26 aprile 2001, n. 11 L.R. 4 maggio 2001, n. 12.

       PARTE TERZA                                                              
    RIPARTO DELLE FUNZIONI                                                      
    E DISCIPLINE DI SETTORE                                                     
            TITOLO V                                                            
         SVILUPPO ECONOMICO                                                     
         E ATTIVITA' PRODUTTIVE                                                 
        CAPO II                                                                 
      Artigianato                                                               
          Art. 41                                                               
Funzioni delle Province                                                         
1. Alle Province sono attribuite le seguenti funzioni:                          
a) l'approvazione del programma provinciale per l'artigianato,                  
elaborato in concorso con i Comuni, il quale determina gli obiettivi            
per la qualificazione e lo sviluppo territoriale dell'artigianato ed            
indica le priorita' territoriali e settoriali in conformita' alle               
previsioni del Piano territoriale regionale e del Piano territoriale            
di coordinamento provinciale;                                                   
b) la determinazione dei criteri e delle modalita' di concessione dei           
contributi, di presentazione delle domande, di erogazione ai                    
beneficiari finali, nonche' la determinazione delle modalita' di                
revoca, nel rispetto della normativa regionale vigente e degli                  
indirizzi di cui alla lett. a) del comma 1 dell'art. 40;                        
c) l'approvazione del piano degli interventi ammessi a contributo.              
2. Le Province esercitano inoltre le funzioni conferite alla Regione            
dall'art. 14 del DLgs n. 112 del 1998 non ricomprese tra quelle                 
riservate alla Regione o conferite ai sensi degli articoli 42 e 43.             
3. Le Province possono subentrare nei diritti e negli obblighi                  
derivanti dalle convenzioni stipulate dalla Regione ai sensi del                
comma 7 dell'art. 14 della L.R. 16 maggio 1994, n. 20, provvedendo,             
ove occorra, a stipulare atti integrativi alle convenzioni stesse per           
i necessari adeguamenti.                                                        
4. Le Province possono, nel rispetto della normativa vigente,                   
affidare mediante convenzione anche pluriennale ad uno o piu'                   
soggetti terzi la concessione e l'erogazione dei contributi oggetto             
del programma provinciale dell'artigianato.                                     

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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