TESTO COORDINATO DELLA L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale"
TESTO COORDINATO della L.R. 21 aprile 1999, n.3 "Riforma del sistema regionale e locale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 52 del 26 aprile 1999), con le modifiche apportate da: L.R. 28 febbraio 2000, n. 15 L.R. 24 marzo 2000, n. 22 L.R. 22 febbraio 2001, n. 5 L.R. 26 aprile 2001, n. 11 L.R. 4 maggio 2001, n. 12.
PARTE TERZA
RIPARTO DELLE FUNZIONI
E DISCIPLINE DI SETTORE
TITOLO V
SVILUPPO ECONOMICO
E ATTIVITA' PRODUTTIVE
CAPO II
Artigianato
Art. 40
Funzioni della Regione
1. Sono riservate alla Regione le funzioni di programmazione ed
indirizzo, nonche':
a) il coordinamento delle funzioni conferite alle Province e agli
Enti locali ai sensi del presente Capo, ivi compresa l'adozione di
indirizzi relativi alla concessione di contributi;
b) la disciplina degli organi di rappresentanza e autotutela
dell'artigianato, nonche' delle modalita' di tenuta dell'albo delle
imprese artigiane;
c) l'approvazione di programmi regionali oggetto di cofinanziamento
ai sensi della lett. b) del comma 1 dell'art. 13 del DLgs n. 112 del
1998;
d) la promozione e l'attuazione di programmi regionali per la
valorizzazione delle produzioni, il sostegno alle esportazioni e
l'internazionalizzazione delle imprese;
e) il sostegno a progetti speciali di rilievo regionale diretti a
realizzare iniziative per lo sviluppo del settore;
f) la disciplina della convenzione con Artigiancassa e degli
interventi regionali in materia di prestazione di garanzia, nonche' i
rapporti con gli istituti di credito;
g) le attivita' inerenti l'osservatorio regionale dell'artigianato e
la connessione con il Sistema Informativo e Osservatorio Economico
nazionale (SIOE).