REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 26 novembre 2001, n. 43

TESTO UNICO IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E DI RAPPORTI DI LAVORO NELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

                TITOLO V                                                        
        DISCIPLINA DELLA DIRIGENZA REGIONALE                                    
               CAPO II                                                          
         Funzioni dirigenziali                                                  
          Art. 40                                                               
Funzioni del direttore generale                                                 
1. Il direttore generale, nell'ambito di quanto stabilito negli                 
articoli 33 e 34, esercita, fra gli altri, i seguenti compiti e                 
poteri:                                                                         
a) formula proposte ed esprime pareri alla Giunta regionale, anche ai           
fini della elaborazione di programmi, direttive, schemi di progetti             
di legge o altri atti di competenza della Giunta;                               
b) cura l'attuazione dei piani, direttive generali e programmi                  
definiti dai competenti organi regionali;                                       
c) definisce gli obiettivi che i dirigenti devono perseguire e                  
attribuisce le conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali;              
d) attribuisce gli incarichi di cui all'articolo 44, comma 1;                   
e) esercita i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate            
rientranti nella competenza della propria struttura, salvo quelli               
assegnati ai dirigenti;                                                         
f) istituisce le posizioni di livello non dirigenziale e determina la           
loro denominazione e la loro competenza;                                        
g) adotta, nell'ambito dei criteri fissati dalla Giunta, gli atti               
generali di organizzazione e di gestione del personale;                         
h) dirige, coordina e promuove la collaborazione tra i dirigenti, e             
ne controlla l'attivita', anche con potere sostitutivo in caso di               
inerzia;                                                                        
i) determina la programmazione dell'orario di lavoro nell'ambito                
degli indirizzi generali definiti dalla contrattazione collettiva               
integrativa;                                                                    
l) fornisce risposte ai rilievi degli organi di controllo sugli atti            
di sua competenza;                                                              
m) costituisce temporanei gruppi di lavoro, secondo gli indirizzi               
organizzativi fissati dalla Giunta.                                             

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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