REGIONE EMILIA-ROMAGNA

REGOLAMENTO REGIONALE 20 novembre 2001, n. 41

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE DI ACQUA PUBBLICA

               TITOLO V                                                         
        DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI SPECIALI                                    
               CAPO II                                                          
       Procedimento in attuazione dell'art. 27   della Legge 36/94              
          Art. 40                                                               
Ambito di applicazione                                                          
1. Il presente Capo disciplina le modalita' di esercizio della                  
facolta', attribuita ai Consorzi di bonifica e di irrigazione                   
dall'art. 27, comma 1 della Legge 36/94, di utilizzare le acque                 
fluenti nei canali e nei cavi consortili per usi diversi da quelli              
originariamente concessi, a condizione che tali usi comportino la               
restituzione, nel medesimo sistema dei canali e cavi consortili, di             
una portata non inferiore all'80% delle acque derivate e che la                 
qualita' della risorsa restituita sia compatibile con le successive             
utilizzazioni.                                                                  
2. Possono essere autorizzati all'esercizio della facolta' di cui ai            
comma 1 tutti i Consorzi di bonifica e di irrigazione regolarmente              
costituiti, titolari della concessione o del riconoscimento di antico           
diritto o della concessione preferenziale a derivare la risorsa di              
cui si richiede l'uso alternativo, formalmente rilasciati                       
dall'Autorita' competente.                                                      
NOTA ALL'ART. 40                                                                
Comma 1                                                                         
Il testo del comma 1 dell'art. 27 della Legge n. 36 del 1994, citata            
alla nota 3) all'art. 2, e' il seguente:                                        
"Art. 27 - Usi delle acque irrigue e di bonifica                                
1. I consorzi di bonifica ed irrigazione, nell'ambito delle                     
competenze definite dalla legge, hanno facolta' di realizzare e                 
gestire le reti a prevalente scopo irriguo, gli impianti per                    
l'utilizzazione in agricoltura di acque reflue, gli acquedotti rurali           
e gli altri impianti funzionali ai sistemi irrigui e di bonifica e,             
previa domanda alle competenti autorita', corredata dal progetto di             
massima delle opere da realizzare, hanno facolta' di utilizzare le              
acque fluenti nei canali e nei cavi consortili per usi che comportino           
la restituzione delle acque e siano compatibili con le successive               
utilizzazioni, ivi compresi la produzione di energia idroelettrica e            
l'approvvigionamento di imprese produttive. L'autorita' competente              
esprime entro sessanta giorni la propria determinazione. Il predetto            
termine e' interrotto una sola volta qualora l'amministrazione                  
richieda integrazioni della documentazione allegata alla domanda,               
decorrendo nuovamente nei limiti di trenta giorni dalla data di                 
presentazione della documentazione integrativa. Trascorso tale                  
termine, la diversa utilizzazione si intende consentita. Per tali usi           
i consorzi sono obbligati al pagamento dei relativi canoni per le               
quantita' di acqua corrispondenti, applicandosi anche in tali ipotesi           
le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 36 del Testo              
Unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti                  
elettrici, approvato con RD 11 dicembre 1933, n. 1775.                          
omissis".                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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