REGOLAMENTO REGIONALE 20 novembre 2001, n. 41
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE DI ACQUA PUBBLICA
TITOLO V
DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI SPECIALI
CAPO II
Procedimento in attuazione dell'art. 27 della Legge 36/94
Art. 40
Ambito di applicazione
1. Il presente Capo disciplina le modalita' di esercizio della
facolta', attribuita ai Consorzi di bonifica e di irrigazione
dall'art. 27, comma 1 della Legge 36/94, di utilizzare le acque
fluenti nei canali e nei cavi consortili per usi diversi da quelli
originariamente concessi, a condizione che tali usi comportino la
restituzione, nel medesimo sistema dei canali e cavi consortili, di
una portata non inferiore all'80% delle acque derivate e che la
qualita' della risorsa restituita sia compatibile con le successive
utilizzazioni.
2. Possono essere autorizzati all'esercizio della facolta' di cui ai
comma 1 tutti i Consorzi di bonifica e di irrigazione regolarmente
costituiti, titolari della concessione o del riconoscimento di antico
diritto o della concessione preferenziale a derivare la risorsa di
cui si richiede l'uso alternativo, formalmente rilasciati
dall'Autorita' competente.
NOTA ALL'ART. 40
Comma 1
Il testo del comma 1 dell'art. 27 della Legge n. 36 del 1994, citata
alla nota 3) all'art. 2, e' il seguente:
"Art. 27 - Usi delle acque irrigue e di bonifica
1. I consorzi di bonifica ed irrigazione, nell'ambito delle
competenze definite dalla legge, hanno facolta' di realizzare e
gestire le reti a prevalente scopo irriguo, gli impianti per
l'utilizzazione in agricoltura di acque reflue, gli acquedotti rurali
e gli altri impianti funzionali ai sistemi irrigui e di bonifica e,
previa domanda alle competenti autorita', corredata dal progetto di
massima delle opere da realizzare, hanno facolta' di utilizzare le
acque fluenti nei canali e nei cavi consortili per usi che comportino
la restituzione delle acque e siano compatibili con le successive
utilizzazioni, ivi compresi la produzione di energia idroelettrica e
l'approvvigionamento di imprese produttive. L'autorita' competente
esprime entro sessanta giorni la propria determinazione. Il predetto
termine e' interrotto una sola volta qualora l'amministrazione
richieda integrazioni della documentazione allegata alla domanda,
decorrendo nuovamente nei limiti di trenta giorni dalla data di
presentazione della documentazione integrativa. Trascorso tale
termine, la diversa utilizzazione si intende consentita. Per tali usi
i consorzi sono obbligati al pagamento dei relativi canoni per le
quantita' di acqua corrispondenti, applicandosi anche in tali ipotesi
le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 36 del Testo
Unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti
elettrici, approvato con RD 11 dicembre 1933, n. 1775.
omissis".