REGOLAMENTO REGIONALE 20 novembre 2001, n. 41
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE DI ACQUA PUBBLICA
TITOLO V
DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI SPECIALI
CAPO I
Disciplina dei procedimenti di concessione preferenziale e di
riconoscimento delle utilizzazioni di acque che hanno assunto natura
pubblica
Art. 39
Procedimento di riconoscimento di antico diritto
1. Le domande di riconoscimento si intendono validamente presentate
se pervenute al Servizio entro il termine previsto dalla legge. Alla
domanda deve essere allegata copia del titolo legittimante l'uso o
dei documenti atti a provare l'uso per tutto il trentennio anteriore
all'entrata in vigore della Legge 10 agosto 1884, n. 2644.
2. Le domande di riconoscimento sono soggette al medesimo
procedimento previsto per le concessioni preferenziali, con omissione
della fase relativa alla pubblicazione all'Albo pretorio.
3. Qualora il Servizio valuti la documentazione presentata non idonea
a costituire titolo per il riconoscimento di antico diritto, la
domanda di riconoscimento e' considerata quale domanda per il
rilascio di concessione preferenziale.
NOTA ALL'ART. 39
Comma 1
La Legge n. 2644 del 1884 e' citata alla nota 3) all'art. 37.