REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 15 novembre 2001, n. 40

ORDINAMENTO CONTABILE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, ABROGAZIONE DELLE L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E 27 MARZO 1972, N. 4

           TITOLO II                                                            
     STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE                                             
     FINANZIARIA                                                                
           CAPO III                                                             
Leggi di spesa e legge finanziaria                                              
          Art. 39                                                               
Disciplina delle procedure di spesa                                             
1. Le leggi regionali determinano, per i procedimenti comportanti               
l'erogazione di spese a carico del bilancio della Regione, gli                  
Organi, le strutture o gli Enti competenti e responsabili a porre in            
essere ciascun adempimento necessario per l'erogazione della spesa              
stessa, nonche' i termini entro i quali essi debbono provvedere a               
ciascun adempimento, in modo tale che risulti sempre possibile                  
prevedere i tempi massimi di completamento della procedura di spesa e           
di ogni fase di essa, con particolare riguardo all'assunzione degli             
impegni a carico del bilancio regionale, a norma dell'articolo 47.              
2. Le leggi stabiliscono le modalita' per l'eventuale sollecito                 
reimpiego, nello stesso ambito di destinazione, delle somme non                 
impegnate dagli Organi, strutture od Enti di cui al comma 1, entro i            
termini fissati.                                                                
3. Nel caso di concessione di contributi a favore di enti o di                  
soggetti privati, la legge stabilisce i termini perentori entro i               
quali gli stessi debbono porre in essere gli adempimenti cui sono               
condizionate le concessioni medesime. Nel caso di inosservanza di               
tali termini, o quando comunque si accerti l'impossibilita' del                 
conseguimento degli obiettivi cui e' finalizzata la spesa, il                   
contributo e' revocato con provvedimento del medesimo Organo                    
competente alla concessione del contributo stesso, e il relativo                
impegno sul bilancio regionale e' annullato.                                    
4. La struttura organizzativa competente in materia di bilancio                 
formula il parere sulla parte finanziaria di tutti i progetti di                
legge di iniziativa della Giunta regionale recanti oneri diretti ed             
indiretti a carico del bilancio regionale.                                      

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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