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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
LEGGE REGIONALE 15 novembre 2001, n. 40
ORDINAMENTO CONTABILE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, ABROGAZIONE DELLE L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E 27 MARZO 1972, N. 4
TITOLO II
STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE
FINANZIARIA
CAPO III
Leggi di spesa e legge finanziaria
Art. 39
Disciplina delle procedure di spesa
1. Le leggi regionali determinano, per i procedimenti comportanti
l'erogazione di spese a carico del bilancio della Regione, gli
Organi, le strutture o gli Enti competenti e responsabili a porre in
essere ciascun adempimento necessario per l'erogazione della spesa
stessa, nonche' i termini entro i quali essi debbono provvedere a
ciascun adempimento, in modo tale che risulti sempre possibile
prevedere i tempi massimi di completamento della procedura di spesa e
di ogni fase di essa, con particolare riguardo all'assunzione degli
impegni a carico del bilancio regionale, a norma dell'articolo 47.
2. Le leggi stabiliscono le modalita' per l'eventuale sollecito
reimpiego, nello stesso ambito di destinazione, delle somme non
impegnate dagli Organi, strutture od Enti di cui al comma 1, entro i
termini fissati.
3. Nel caso di concessione di contributi a favore di enti o di
soggetti privati, la legge stabilisce i termini perentori entro i
quali gli stessi debbono porre in essere gli adempimenti cui sono
condizionate le concessioni medesime. Nel caso di inosservanza di
tali termini, o quando comunque si accerti l'impossibilita' del
conseguimento degli obiettivi cui e' finalizzata la spesa, il
contributo e' revocato con provvedimento del medesimo Organo
competente alla concessione del contributo stesso, e il relativo
impegno sul bilancio regionale e' annullato.
4. La struttura organizzativa competente in materia di bilancio
formula il parere sulla parte finanziaria di tutti i progetti di
legge di iniziativa della Giunta regionale recanti oneri diretti ed
indiretti a carico del bilancio regionale.
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