REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 8 agosto 2001, n. 24

DISCIPLINA GENERALE DELL'INTERVENTO PUBBLICO NEL SETTORE ABITATIVO

             TITOLO IV                                                          
        FONDO PER L'ACCESSO ALL'ABITAZIONE                                      
        IN LOCAZIONE                                                            
          Art. 39                                                               
Funzioni regionali e comunali                                                   
1. La Regione, sentiti i Comuni:                                                
a) stabilisce i criteri di riparto tra i Comuni delle risorse del               
fondo e le modalita' di conferimento delle stesse, individuando la              
quota del concorso finanziario comunale;                                        
b) definisce le modalita' di individuazione dei beneficiari e le                
forme di utilizzazione delle risorse disponibili, perseguendo                   
l'obiettivo della semplificazione e accelerazione dell'azione                   
amministrativa.                                                                 
2. Il Comune provvede alla gestione del fondo, ad attivare le                   
procedure di individuazione dei soggetti beneficiari, nonche' a                 
quantificare ed erogare i contributi.                                           
3. Nella definizione dei contributi e delle modalita' di erogazione             
degli stessi, e' perseguita la stretta integrazione con le politiche            
sociali ai sensi del comma 3 dell'art. 2.                                       

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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