REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 18 aprile 2001, n. 9

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2001 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2001-2003

          Art. 38                                                               
Contributi per opere stradali                                                   
1. Per la concessione di contributi in conto capitale finalizzati               
alla sistemazione, al miglioramento e alla costruzione di opere                 
stradali, a norma dell'art. 167 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3, sono           
disposte le seguenti ed ulteriori autorizzazioni di spesa:                      
Esercizio 2001: Lire 2.000.000.000 (Euro 1.032,913,80)   Esercizio              
2002: Lire 2.000.000.000 (Euro 1.032.913,80)(Cap. 45172).                    
NOTA ALL'ART. 38                                                                
Comma 1                                                                         
Il testo dell'art. 167 della L.R. n. 3 del 1999, citata alla nota               
all'art. 24, e' il seguente:                                                    
"Art. 167 - Contributi per opere stradali                                       
1. La Regione e' autorizzata a concedere ai Comuni e alle Province              
contributi per la sistemazione, il miglioramento e la costruzione di            
opere concernenti strade di rispettiva proprieta'; i contributi                 
possono essere altresi' concessi alle Comunita' Montane e alle forme            
associative di cui al Capo III del Titolo III alle quali siano state            
conferite tali funzioni.                                                        
2. I contributi sono concessi in conto capitale fino al 100% della              
spesa ammissibile per opere non in contrasto con gli strumenti                  
urbanistici.                                                                    
3. La Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalita' per                  
l'assegnazione dei contributi e predispone il programma degli                   
interventi, sulla base delle proposte formulate dalle Province.                 
4. La concessione dei contributi avviene a seguito della                        
presentazione alla Regione delle deliberazioni di approvazione dei              
progetti, adottate dagli Enti locali attuatori.                                 
5. Sono abrogati gli articoli 17 e 18 della L.R. 8 marzo 1976, n. 10.           
I procedimenti di concessione ed erogazione previsti da detti                   
articoli, in corso alla data di entrata in vigore della presente                
legge, sono conclusi secondo le modalita' ivi previste.".                       

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