REGIONE EMILIA-ROMAGNA

REGOLAMENTO REGIONALE 20 novembre 2001, n. 41

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE DI ACQUA PUBBLICA

               TITOLO V                                                         
        DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI SPECIALI                                    
                CAPO I                                                          
Disciplina dei procedimenti di concessione preferenziale e di                   
riconoscimento delle utilizzazioni di acque che hanno assunto natura            
pubblica                                                                        
          Art. 38                                                               
Procedimento di rilascio della concessione preferenziale                        
1. La domanda di concessione preferenziale si intende validamente               
presentata se pervenuta al Servizio entro il termine previsto dalla             
legge.                                                                          
2. Qualora il responsabile del procedimento rilevi la incompletezza             
della domanda e della documentazione presentata rispetto a quanto               
previsto dagli artt. 6 o 36, invita il richiedente a regolarizzarla.            
Il mancato adempimento comporta, ai sensi dell'art. 7,                          
l'improcedibilita' della domanda, da dichiararsi con atto formale,              
con il quale viene disposta altresi' l'immediata cessazione                     
dell'utenza. Analogo provvedimento viene adottato per le domande                
pervenute dopo la scadenza del termine.                                         
3. Il Servizio, effettuate le verifiche di congruita' dei prelievi              
dichiarati e della portata richiesta rispetto sia all'utilizzo                  
effettivamente esercitato nel 1999, anno in cui tutte le acque sono             
diventate pubbliche, sia alla destinazione d'uso, predispone un                 
elenco delle domande procedibili, contenente gli elementi utili ad              
individuare la derivazione quali i dati identificativi del                      
richiedente, il luogo di presa e di eventuale restituzione, l'uso               
della risorsa, la portata massima e media richiesta, il volume annuo            
presunto espresso in metri cubi (quando coerente con la destinazione            
d'uso), la portata media e massima da assentire in concessione,                 
l'importo del canone, distinguendo:                                             
a) utenze da acque sotterranee su base comunale;                                
b) utenze da acque superficiali con riferimento al corso d'acqua e/o            
al bacino idrografico.                                                          
4. Gli elenchi di cui al comma 3 sono inviati all'Autorita' di bacino           
competente per l'espressione del parere di cui all'art. 9 ed agli               
Enti gestori dei parchi e delle aree protette per il parere previsto            
dall'art. 25, comma 2 della Legge 36/94.                                        
5. Il Servizio procede contestualmente alla pubblicazione all'Albo              
pretorio degli elenchi di cui al comma 3, ai fini della presentazione           
di eventuali osservazioni e opposizioni da parte di titolari di                 
interessi pubblici o privati nonche' di portatori di interessi                  
diffusi, costituiti in associazioni o comitati cui possa derivare un            
pregiudizio.                                                                    
6. Il Servizio, acquisiti i pareri di cui al comma 4 e dando atto               
delle osservazioni ed opposizioni pervenute, adotta i provvedimenti             
di concessione, assentendo i prelievi, limitatamente al quantitativo            
di acqua o di forza motrice effettivamente utilizzato, nonche'                  
prevedendo prescrizioni in ordine al raggiungimento dell'equilibrio             
del bilancio idrico e i rilasci volti a garantire il minimo deflusso            
vitale del corso d'acqua interessato dalla concessione. Il                      
provvedimento di concessione stabilisce il canone da corrispondere              
annualmente. Il pagamento del canone decorre dal 10 agosto 1999, ai             
sensi dell'art. 23, comma 6 bis del DLgs 152/99.                                
7. Le domande di concessione preferenziale rientranti nell'ambito di            
applicazione del Capo III "Valutazione di impatto ambientale" seguono           
la disciplina ivi prevista.                                                     
8. I procedimenti riconducibili alla fattispecie della concessione              
preferenziale per i quali l'istruttoria sia gia' stata avviata alla             
data di entrata in vigore del presente Regolamento sono conclusi ai             
sensi dell'art. 43.                                                             
NOTE ALL'ART. 38                                                                
Comma 4                                                                         
1) Il testo del comma 2 dell'art. 25 della Legge n. 36 del 1994,                
citata alla nota 3) all'art. 2, e' il seguente:                                 
"Art. 25 - Disciplina delle acque nelle aree protette                           
omissis                                                                         
2. Il riconoscimento e la concessione preferenziale delle acque                 
superficiali o sorgentizie che hanno assunto natura pubblica per                
effetto dell'articolo 1, nonche' le concessioni in sanatoria, sono              
rilasciati su parere dell'Ente gestore dell'area naturale protetta.             
Gli enti gestori di aree protette verificano le captazioni e le                 
derivazioni gia' assentite all'interno delle aree protette e                    
richiedono all'autorita' competente la modifica delle quantita' di              
rilascio qualora riconoscano alterazioni degli equilibri biologici              
dei corsi d'acqua oggetto di captazione, senza che cio' possa dar               
luogo alla corresponsione di indennizi da parte della pubblica                  
Amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone                   
demaniale di concessione.".                                                     
Comma 6                                                                         
2) Il testo del comma 6 bis dell'art. 23 del DLgs n. 152 del 1999,              
citato alla nota 4) all'art. 2, e' il seguente:                                 
"Art. 23 - Modifiche al Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775                 
omissis                                                                         
6 bis. I termini previsti dall'articolo 1, comma 4 del DPR 18                   
febbraio 1999, n. 238, per la presentazione delle domande di                    
riconoscimento o di concessione preferenziale di cui all'articolo 4             
del RD 11 dicembre 1933, n. 1775, e dall'articolo 2 della Legge 17              
agosto 1999, n. 290, per le denunce dei pozzi, sono prorogati al 30             
giugno 2001. In tali casi i canoni demaniali decorrono dal 10 agosto            
1999.                                                                           
omissis".                                                                       

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina