REGOLAMENTO REGIONALE 20 novembre 2001, n. 41
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE DI ACQUA PUBBLICA
TITOLO V
DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI SPECIALI
CAPO I
Disciplina dei procedimenti di concessione preferenziale e di
riconoscimento delle utilizzazioni di acque che hanno assunto natura
pubblica
Art. 38
Procedimento di rilascio della concessione preferenziale
1. La domanda di concessione preferenziale si intende validamente
presentata se pervenuta al Servizio entro il termine previsto dalla
legge.
2. Qualora il responsabile del procedimento rilevi la incompletezza
della domanda e della documentazione presentata rispetto a quanto
previsto dagli artt. 6 o 36, invita il richiedente a regolarizzarla.
Il mancato adempimento comporta, ai sensi dell'art. 7,
l'improcedibilita' della domanda, da dichiararsi con atto formale,
con il quale viene disposta altresi' l'immediata cessazione
dell'utenza. Analogo provvedimento viene adottato per le domande
pervenute dopo la scadenza del termine.
3. Il Servizio, effettuate le verifiche di congruita' dei prelievi
dichiarati e della portata richiesta rispetto sia all'utilizzo
effettivamente esercitato nel 1999, anno in cui tutte le acque sono
diventate pubbliche, sia alla destinazione d'uso, predispone un
elenco delle domande procedibili, contenente gli elementi utili ad
individuare la derivazione quali i dati identificativi del
richiedente, il luogo di presa e di eventuale restituzione, l'uso
della risorsa, la portata massima e media richiesta, il volume annuo
presunto espresso in metri cubi (quando coerente con la destinazione
d'uso), la portata media e massima da assentire in concessione,
l'importo del canone, distinguendo:
a) utenze da acque sotterranee su base comunale;
b) utenze da acque superficiali con riferimento al corso d'acqua e/o
al bacino idrografico.
4. Gli elenchi di cui al comma 3 sono inviati all'Autorita' di bacino
competente per l'espressione del parere di cui all'art. 9 ed agli
Enti gestori dei parchi e delle aree protette per il parere previsto
dall'art. 25, comma 2 della Legge 36/94.
5. Il Servizio procede contestualmente alla pubblicazione all'Albo
pretorio degli elenchi di cui al comma 3, ai fini della presentazione
di eventuali osservazioni e opposizioni da parte di titolari di
interessi pubblici o privati nonche' di portatori di interessi
diffusi, costituiti in associazioni o comitati cui possa derivare un
pregiudizio.
6. Il Servizio, acquisiti i pareri di cui al comma 4 e dando atto
delle osservazioni ed opposizioni pervenute, adotta i provvedimenti
di concessione, assentendo i prelievi, limitatamente al quantitativo
di acqua o di forza motrice effettivamente utilizzato, nonche'
prevedendo prescrizioni in ordine al raggiungimento dell'equilibrio
del bilancio idrico e i rilasci volti a garantire il minimo deflusso
vitale del corso d'acqua interessato dalla concessione. Il
provvedimento di concessione stabilisce il canone da corrispondere
annualmente. Il pagamento del canone decorre dal 10 agosto 1999, ai
sensi dell'art. 23, comma 6 bis del DLgs 152/99.
7. Le domande di concessione preferenziale rientranti nell'ambito di
applicazione del Capo III "Valutazione di impatto ambientale" seguono
la disciplina ivi prevista.
8. I procedimenti riconducibili alla fattispecie della concessione
preferenziale per i quali l'istruttoria sia gia' stata avviata alla
data di entrata in vigore del presente Regolamento sono conclusi ai
sensi dell'art. 43.
NOTE ALL'ART. 38
Comma 4
1) Il testo del comma 2 dell'art. 25 della Legge n. 36 del 1994,
citata alla nota 3) all'art. 2, e' il seguente:
"Art. 25 - Disciplina delle acque nelle aree protette
omissis
2. Il riconoscimento e la concessione preferenziale delle acque
superficiali o sorgentizie che hanno assunto natura pubblica per
effetto dell'articolo 1, nonche' le concessioni in sanatoria, sono
rilasciati su parere dell'Ente gestore dell'area naturale protetta.
Gli enti gestori di aree protette verificano le captazioni e le
derivazioni gia' assentite all'interno delle aree protette e
richiedono all'autorita' competente la modifica delle quantita' di
rilascio qualora riconoscano alterazioni degli equilibri biologici
dei corsi d'acqua oggetto di captazione, senza che cio' possa dar
luogo alla corresponsione di indennizi da parte della pubblica
Amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone
demaniale di concessione.".
Comma 6
2) Il testo del comma 6 bis dell'art. 23 del DLgs n. 152 del 1999,
citato alla nota 4) all'art. 2, e' il seguente:
"Art. 23 - Modifiche al Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775
omissis
6 bis. I termini previsti dall'articolo 1, comma 4 del DPR 18
febbraio 1999, n. 238, per la presentazione delle domande di
riconoscimento o di concessione preferenziale di cui all'articolo 4
del RD 11 dicembre 1933, n. 1775, e dall'articolo 2 della Legge 17
agosto 1999, n. 290, per le denunce dei pozzi, sono prorogati al 30
giugno 2001. In tali casi i canoni demaniali decorrono dal 10 agosto
1999.
omissis".