REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 15 novembre 2001, n. 40

ORDINAMENTO CONTABILE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, ABROGAZIONE DELLE L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E 27 MARZO 1972, N. 4

           TITOLO II                                                            
     STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE                                             
     FINANZIARIA                                                                
           CAPO III                                                             
Leggi di spesa e legge finanziaria                                              
          Art. 38                                                               
Leggi che autorizzano spese pluriennali                                         
1. Salvo il caso previsto dal comma 2, le leggi regionali che                   
autorizzano spese a carattere pluriennale ne indicano di norma solo             
l'ammontare complessivo nonche' la quota eventualmente a carico del             
bilancio gia' approvato o gia' presentato al Consiglio, rinviando ai            
successivi bilanci la determinazione delle quote destinate a gravare            
su ciascuno dei relativi esercizi.                                              
2. La quantificazione annuale della spesa puo' essere prevista nei              
casi in cui le leggi disciplinino interventi o servizi per i quali la           
continuita' e la regolarita' dell'erogazione della stessa nel tempo             
assuma un interesse preminente.                                                 
3. Sulle leggi che prevedono opere od interventi la cui esecuzione si           
protragga per piu' esercizi, e' consentita, fatti salvi eventuali               
espressi divieti, la stipulazione di contratti o, comunque,                     
l'assunzione di obbligazioni da parte della Regione entro i limiti              
della spesa globalmente autorizzata dalle medesime leggi, fermo                 
restando che formano impegno sugli stanziamenti di ciascun bilancio,            
ai sensi dell'articolo 47, soltanto le somme corrispondenti alle                
obbligazioni assunte che vengono a scadenza nel corso del relativo              
esercizio.                                                                      
4. La legge puo' autorizzare l'erogazione di contributi in                      
annualita', indicando il numero di queste ultime. In tal caso la                
legge fissera' il limite massimo degli impegni pluriennali che                  
potranno essere assunti a partire da ciascun esercizio di validita'             
della legge.                                                                    

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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