LEGGE REGIONALE 15 novembre 2001, n. 40
ORDINAMENTO CONTABILE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, ABROGAZIONE DELLE L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E 27 MARZO 1972, N. 4
TITOLO II
STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE
FINANZIARIA
CAPO III
Leggi di spesa e legge finanziaria
Art. 38
Leggi che autorizzano spese pluriennali
1. Salvo il caso previsto dal comma 2, le leggi regionali che
autorizzano spese a carattere pluriennale ne indicano di norma solo
l'ammontare complessivo nonche' la quota eventualmente a carico del
bilancio gia' approvato o gia' presentato al Consiglio, rinviando ai
successivi bilanci la determinazione delle quote destinate a gravare
su ciascuno dei relativi esercizi.
2. La quantificazione annuale della spesa puo' essere prevista nei
casi in cui le leggi disciplinino interventi o servizi per i quali la
continuita' e la regolarita' dell'erogazione della stessa nel tempo
assuma un interesse preminente.
3. Sulle leggi che prevedono opere od interventi la cui esecuzione si
protragga per piu' esercizi, e' consentita, fatti salvi eventuali
espressi divieti, la stipulazione di contratti o, comunque,
l'assunzione di obbligazioni da parte della Regione entro i limiti
della spesa globalmente autorizzata dalle medesime leggi, fermo
restando che formano impegno sugli stanziamenti di ciascun bilancio,
ai sensi dell'articolo 47, soltanto le somme corrispondenti alle
obbligazioni assunte che vengono a scadenza nel corso del relativo
esercizio.
4. La legge puo' autorizzare l'erogazione di contributi in
annualita', indicando il numero di queste ultime. In tal caso la
legge fissera' il limite massimo degli impegni pluriennali che
potranno essere assunti a partire da ciascun esercizio di validita'
della legge.